Art. 148
Sistemi di scambio elettronico
In vigore dal 18 lug 2018
Sistemi di scambio elettronico
1. Tutte le comunicazioni con i destinatari, compresa l’assunzione di impegni giuridici e ogni loro modifica, possono avvenire tramite sistemi di scambio elettronici.
2. I sistemi di scambio elettronico soddisfano le seguenti condizioni:
a)
l’accesso al sistema e ai documenti trasmessi tramite il sistema è riservato esclusivamente alle persone autorizzate;
b)
soltanto le persone autorizzate possono firmare per via elettronica o trasmettere un documento tramite il sistema;
c)
le persone autorizzate sono identificate nel sistema mediante procedure prestabilite;
d)
l’ora e la data dell’operazione elettronica sono stabilite con precisione;
e)
è garantita l’integrità dei documenti;
f)
è garantita la disponibilità dei documenti;
g)
se del caso, è garantita la riservatezza dei documenti;
h)
è assicurata la protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
3. Ai dati inviati o ricevuti tramite siffatto sistema si applica la presunzione legale dell’integrità dei dati stessi e dell’esattezza della data e dell’ora di invio o ricezione dei medesimi indicata dal sistema.
Un documento inviato o notificato tramite siffatto sistema è considerato equivalente a un documento cartaceo, è ammissibile come prova in un procedimento giudiziario, è considerato originale e a esso si applica la presunzione legale di autenticità e integrità, purché esso non contenga elementi dinamici in grado di modificarlo automaticamente.
La firma elettronica di cui al paragrafo 2, lettera b), ha un’efficacia giuridica equivalente alla firma autografa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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