Art. 146

Gestione elettronica delle operazioni

In vigore dal 18 lug 2018
Gestione elettronica delle operazioni 1.   Qualora le entrate e le spese o gli scambi di documenti siano gestiti mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante una procedura informatizzata o elettronica che garantisca l’autenticazione del firmatario. Tali sistemi informatici comprendono una descrizione completa e aggiornata del sistema, che definisce il contenuto di tutti i campi di dati, precisa il modo in cui ogni singola operazione è trattata e illustra dettagliatamente il modo in cui il sistema informatico garantisce l’esistenza di una pista di controllo completa per ogni operazione. 2.   Previo accordo delle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri interessati, la trasmissione di documenti tra loro può essere effettuata per via elettronica.
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Gestione elettronica delle operazioni (Art. 146 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo