Art. 144
Funzionamento della banca dati per il sistema di individuazione precoce e di esclusione
In vigore dal 18 lug 2018
Funzionamento della banca dati per il sistema di individuazione precoce e di esclusione
1. Le informazioni richieste alle entità di cui all’, paragrafo 2, lettera d), sono trasmesse esclusivamente attraverso il sistema informativo automatizzato istituito dalla Commissione attualmente in uso per la segnalazione di irregolarità e frodi («sistema di gestione delle irregolarità»), in conformità della normativa settoriale.
2. L’utilizzo dei dati ricevuti attraverso il sistema di gestione delle irregolarità tiene conto dello stato della procedura nazionale esistente al momento della presentazione delle informazioni. Tale utilizzo è preceduto da una consultazione dello Stato membro che ha presentato i dati pertinenti attraverso il sistema di gestione delle irregolarità.
Storico versioni
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