Art. 150
Comitato di valutazione
In vigore dal 18 lug 2018
Comitato di valutazione
1. Il fascicolo di partecipazione è valutato da un comitato di valutazione.
2. Il comitato di valutazione è nominato dall’ordinatore responsabile.
Il comitato di valutazione è composto da almeno tre persone.
3. I membri del comitato di valutazione incaricato di valutare le domande di sovvenzione o le offerte rappresentano almeno due entità organizzative delle istituzioni o degli organismi dell’Unione di cui agli , senza rapporto gerarchico tra loro; almeno uno di essi non deve dipendere dall’ordinatore responsabile. Qualora le rappresentanze e le unità locali al di fuori dell’Unione, come le delegazioni, gli uffici o le succursali dell’Unione presso i paesi terzi, e gli organismi dell’Unione di cui agli non abbiano entità distinte, non si applica l’obbligo dell’assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.
Esperti esterni possono assistere il comitato di valutazione conformemente a una decisione dell’ordinatore responsabile.
I membri del comitato di valutazione possono essere esperti esterni se tale possibilità è prevista dall’atto di base.
4. I membri del comitato di valutazione incaricato di valutare le domande nell’ambito di un concorso a premi possono essere persone di cui al paragrafo 3, primo comma, o esperti esterni.
5. I membri del comitato di valutazione e gli esperti esterni rispettano l’.
Storico versioni
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