Art. 152
Garanzie
In vigore dal 18 lug 2018
Garanzie
1. Con l’eccezione di contratti e sovvenzioni il cui valore non ecceda 60 000 EUR, l’ordinatore responsabile può, se lo ritiene proporzionato e previa analisi dei rischi da parte dello stesso, esigere la costituzione di una garanzia da parte:
a)
dei contraenti o dei beneficiari, al fine di limitare i rischi finanziari collegati al versamento dei prefinanziamenti («garanzia sul prefinanziamento»);
b)
dei contraenti, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali nel caso di lavori, forniture o servizi complessi («garanzia di esecuzione»);
c)
dei contraenti, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto durante il periodo di responsabilità contrattuale («ritenuta di garanzia»).
Il JRC è esonerato dalla costituzione di garanzie.
In alternativa alla richiesta di una garanzia sul prefinanziamento, nel caso delle sovvenzioni l’ordinatore responsabile può decidere di frazionare il pagamento in più versamenti.
2. L’ordinatore responsabile decide se la garanzia debba essere costituita in euro o nella valuta del contratto o della convenzione di sovvenzione.
3. La garanzia è costituita da una banca o da un’istituzione finanziaria autorizzata approvata dall’ordinatore responsabile.
Su richiesta del contraente o del beneficiario e previa accettazione da parte dell’ordinatore responsabile:
a)
la garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere sostituita da una fideiussione in solido del contraente o del beneficiario e di un terzo;
b)
la garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), può essere sostituita da una garanzia solidale, irrevocabile e incondizionata dei beneficiari che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.
4. La garanzia rende la banca o l’istituzione finanziaria o il terzo garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta delle obbligazioni del contraente o del beneficiario.
5. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto o della convenzione di sovvenzione, l’ordinatore responsabile venga a conoscenza del fatto che un garante non è o non è più autorizzato a rilasciare garanzie conformemente al diritto nazionale applicabile, esige che il contraente o il beneficiario sostituisca la garanzia costituita da tale garante.
Storico versioni
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