Art. 249
Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria
In vigore dal 18 lug 2018
Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria
1. Ogni istituzione dell’Unione e ogni organismo di cui all’ prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio.
Essi mettono la relazione a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce una sintesi degli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.
Storico versioni
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