Art. 19

Utilizzo dell’euro

In vigore dal 18 lug 2018
Utilizzo dell’euro 1.   Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio sono formati, sono eseguiti e sono oggetto di rendiconto in euro. Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all’, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l’amministratore degli anticipi e, per le esigenze della gestione amministrativa della Commissione e del SEAE, l’ordinatore responsabile sono autorizzati a effettuare operazioni in altre valute. 2.   Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nelle norme settoriali o in contratti, convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo e convenzioni di finanziamento specifici, l’ordinatore responsabile effettua la conversione applicando il tasso giornaliero di cambio dell’euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, del giorno nel quale il servizio ordinatore redige l’ordine di pagamento o l’ordine di riscossione. Se tale tasso giornaliero non è pubblicato, l’ordinatore responsabile applica il tasso di cui al paragrafo 3. 3.   Ai fini della contabilità di cui agli , la conversione tra l’euro e un’altra valuta è effettuata applicando il tasso di cambio contabile mensile dell’euro, il quale è stabilito dal contabile della Commissione mediante ogni fonte d’informazione considerata affidabile, sulla base del tasso in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente quello per il quale si deve determinare il tasso suddetto. 4.   Le operazioni di conversione delle valute sono effettuate in modo tale da evitare che abbiano effetti di rilievo sull’entità del cofinanziamento dell’Unione o incidano negativamente sul bilancio. Se del caso, la conversione tra l’euro e altre valute può essere effettuata applicando la media dei tassi di cambio giornalieri registrati in un determinato periodo.
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Utilizzo dell’euro (Art. 19 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo