Art. 14
Disimpegni
In vigore dal 18 lug 2018
Disimpegni
1. Qualora gli impegni di bilancio siano oggetto di disimpegno nel corso degli esercizi successivi a quello nel quale erano stati assunti, in seguito all’inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali erano stati assegnati, gli stanziamenti corrispondenti a tali disimpegni sono annullati, salvo se diversamente disposto nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 514/2014 e fatto salvo l’ del presente regolamento.
2. Gli stanziamenti di impegno di cui ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 514/2014 sono disimpegnati di diritto conformemente a tali regolamenti.
3. Il presente articolo non si applica alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-14