Art. 12

Annullamento e riporto di stanziamenti

In vigore dal 18 lug 2018
Annullamento e riporto di stanziamenti 1.   Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell’esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati, a meno che non siano riportati conformemente ai paragrafi da 2 a 8. 2.   I seguenti stanziamenti possono essere oggetto di riporto mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 3, ma unicamente all’esercizio successivo: a) gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati, per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura di impegno è stata completata al 31 dicembre dell’esercizio. Tali stanziamenti possono essere impegnati fino al 31 marzo dell’esercizio successivo, ad eccezione degli stanziamenti non dissociati relativi a progetti immobiliari, che possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell’esercizio successivo; b) gli stanziamenti che risultano necessari quando l’autorità legislativa ha adottato un atto di base nel corso dell’ultimo trimestre dell’esercizio e la Commissione non ha potuto stanziare gli impegni previsti a tale scopo entro il 31 dicembre di detto esercizio. Tali stanziamenti possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell’esercizio successivo; c) gli stanziamenti di pagamento necessari per coprire impegni anteriori o impegni connessi a stanziamenti di impegno riportati, se gli stanziamenti di pagamento previsti alle rispettive linee del bilancio dell’esercizio successivo sono insufficienti; d) gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33). Con riguardo al primo comma, lettera c), l’istituzione dell’Unione interessata impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l’esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti. I riporti degli stanziamenti non impegnati di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo, non possono superare, entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, l’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti applicato conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell’esercizio precedente. Gli stanziamenti riportati sono riversati nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013. 3.   L’istituzione dell’Unione interessata adotta la sua decisione sui riporti di cui al paragrafo 2 entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio entro il 15 marzo di tale esercizio in merito alla decisione di riporto che ha adottato. Inoltre precisa, per ogni linea di bilancio, in quale modo i criteri di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), sono stati applicati a ciascun riporto. 4.   Gli stanziamenti sono riportati di diritto per quanto riguarda: a) gli stanziamenti di impegno per la riserva per gli aiuti d’urgenza e per il fondo di solidarietà dell’Unione europea. Tali stanziamenti possono essere riportati unicamente all’esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre di tale esercizio; b) gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica interne. Tali stanziamenti possono essere riportati unicamente all’esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre di tale esercizio, fatta eccezione per le entrate con destinazione specifica interne provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati e terreni che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente. Gli stanziamenti di impegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), disponibili al 31 dicembre e derivanti da riversamenti di versamenti di prefinanziamenti, possono essere oggetto di riporto fino al termine del programma e utilizzati quando necessario, a condizione che non vi siano più altri stanziamenti di impegno disponibili; c) gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne. Tali stanziamenti sono utilizzati integralmente entro il completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all’azione cui sono destinati o possono essere riportati e utilizzati per il programma o l’azione successivi. Questa disposizione non si applica alle entrate di cui all’, paragrafo 2, lettera g), punto iii), per le quali gli stanziamenti non impegnati entro cinque anni sono annullati; d) gli stanziamenti di pagamento relativi al FEAGA provenienti da sospensioni a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1306/2013. 5.   Il trattamento delle entrate con destinazione specifica esterne di cui al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo provenienti dalla partecipazione degli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) a taluni programmi dell’Unione a norma dell’, paragrafo 2, lettera e), è conforme al protocollo n. 32 allegato all’accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE). 6.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 3, l’istituzione dell’Unione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli stanziamenti che sono stati oggetto di riporto di diritto, inclusi gli importi in questione e la disposizione del presente articolo a norma della quale gli stanziamenti sono stati riportati. 7.   Gli stanziamenti non dissociati giuridicamente impegnati alla fine dell’esercizio sono oggetto di pagamento fino alla fine dell’esercizio successivo. 8.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese per il personale comprendono retribuzioni e indennità dei membri e del personale delle istituzioni dell’Unione soggetto allo statuto.
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Annullamento e riporto di stanziamenti (Art. 12 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo