Art. 13

Disposizioni dettagliate in materia di annullamento e riporto di stanziamenti

In vigore dal 18 lug 2018
Disposizioni dettagliate in materia di annullamento e riporto di stanziamenti 1.   Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera a), possono essere riportati soltanto se gli impegni non hanno potuto essere assunti prima del 31 dicembre dell’esercizio per motivi non imputabili all’ordinatore e se le fasi preparatorie sono sufficientemente avanzate da permettere ragionevolmente di prevedere che l’impegno sia assunto entro il 31 marzo dell’esercizio successivo, ovvero, relativamente ai progetti immobiliari, il 31 dicembre dell’esercizio successivo. 2.   Le fasi preparatorie di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera a), che devono essere completate al 31 dicembre dell’esercizio ai fini del riporto all’esercizio successivo sono in particolare le seguenti: a) per gli impegni di bilancio specifici ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la conclusione della fase di selezione dei potenziali contraenti, dei beneficiari, dei vincitori di premi o dei soggetti delegati; b) per gli impegni di bilancio globali ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’adozione di una decisione di finanziamento o la conclusione della consultazione dei servizi interessati di ciascuna istituzione dell’Unione in vista dell’adozione della decisione relativa al finanziamento. 3.   Gli stanziamenti riportati conformemente all’, paragrafo 2, primo comma, lettera a), non impegnati al 31 marzo dell’esercizio successivo, o al 31 dicembre dell’esercizio successivo per gli importi relativi ai progetti immobiliari, sono annullati di diritto. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli stanziamenti annullati conformemente al primo comma entro un mese dall’annullamento.
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Disposizioni dettagliate in materia di annullamento e riporto di stanziamenti (Art. 13 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo