Art. 11

Impegno di stanziamenti

In vigore dal 18 lug 2018
Impegno di stanziamenti 1.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1o gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato. 2.   A partire dal 15 ottobre dell’esercizio le seguenti spese possono essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo: a) spese correnti di natura amministrativa, a condizione che siano state approvate nell’ultimo bilancio regolarmente adottato, e solo fino a massimo un quarto del totale corrispondente agli stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l’esercizio in corso; b) spese di gestione corrente del FEAGA, a condizione che il loro fondamento sia un atto di base esistente, e solo fino a massimo tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l’esercizio in corso.
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Impegno di stanziamenti (Art. 11 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo