Art. 10
Contabilità di bilancio per entrate e stanziamenti
In vigore dal 18 lug 2018
Contabilità di bilancio per entrate e stanziamenti
1. Le entrate sono imputate a un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell’esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell’esercizio successivo possono essere rese disponibili a titolo di anticipo conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
2. Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dal prodotto nazionale lordo possono essere rettificate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
3. Gli impegni sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre di tale esercizio. Ciononostante, gli impegni globali di bilancio di cui all’, paragrafo 4, sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre di detto esercizio.
4. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell’esercizio stesso.
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4:
a)
le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sono contabilizzate in un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell’esercizio in questione, purché l’ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo;
b)
le spese eseguite in regime di gestione concorrente, tranne quelle del FEAGA, sono contabilizzate in un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell’esercizio in questione, comprese le spese imputate entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo, conformemente agli .
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