Art. 52
Presentazione del bilancio
In vigore dal 18 lug 2018
Presentazione del bilancio
1. Il bilancio presenta:
a)
nello stato generale delle entrate e delle spese:
i)
le previsioni di entrate dell’Unione per l’esercizio corrente («anno n»);
ii)
le previsioni di entrate per l’esercizio precedente e le entrate dell’anno n-2;
iii)
gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l’anno n;
iv)
gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l’esercizio precedente;
v)
le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell’anno n-2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell’anno n;
vi)
i commenti appropriati a ciascuna sottodivisione prevista all’, paragrafo 1, che comprendono i riferimenti all’atto di base, quando esiste, nonché tutte le adeguate spiegazioni sulla natura e sulla destinazione degli stanziamenti;
b)
in ogni sezione, le entrate e le spese, seguendo la stessa struttura di cui alla lettera a);
c)
con riguardo al personale:
i)
una tabella dell’organico che fissa, per ogni sezione, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro e il numero dei posti permanenti e temporanei di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;
ii)
una tabella dell’organico retribuito a titolo degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l’azione diretta e una tabella dell’organico retribuito a titolo degli stessi stanziamenti per l’azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;
iii)
una tabella dell’organico che fissa, per ciascun organismo dell’Unione di cui all’ che riceve un contributo a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell’organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell’esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell’esercizio precedente. Il personale dell’agenzia d’approvvigionamento Euratom figura in modo distinto nella tabella dell’organico della Commissione;
d)
con riguardo all’assistenza finanziaria e alle garanzie di bilancio:
i)
nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti. Tali linee recano la menzione «per memoria» e sono accompagnate dai commenti del caso;
ii)
nella sezione del bilancio relativa alla Commissione:
—
le linee di bilancio che presentano le garanzie di bilancio per le operazioni interessate. Tali linee recano la menzione «per memoria», a condizione che non sussista alcun onere effettivo cui si debba far fronte con risorse definitive;
—
commenti che indicano il riferimento all’atto di base e il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l’Unione fornisce per lo svolgimento di tali operazioni;
iii)
in un documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione, anche indicativamente per quanto riguarda i rischi corrispondenti:
—
le operazioni in capitale e la gestione dell’indebitamento in corso;
—
le operazioni in capitale e la gestione dell’indebitamento per l’anno n;
e)
con riguardo agli strumenti finanziari da costituire senza un atto di base:
i)
le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione;
ii)
una descrizione generale degli strumenti finanziari, compresi la loro durata e il loro impatto sul bilancio;
iii)
le operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull’effetto moltiplicatore e sull’effetto leva previsti;
f)
con riguardo ai fondi eseguiti da persone o entità ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c):
i)
un riferimento all’atto di base del programma pertinente;
ii)
le linee di bilancio corrispondenti;
iii)
una descrizione generale dell’azione, compresa la sua durata e la sua incidenza sul bilancio;
g)
l’importo totale delle spese della PESC iscritto in un capitolo denominato «PESC», con articoli specifici, che copre la spesa per la PESC e contiene linee di bilancio specifiche che individuano quantomeno le missioni principali.
2. Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio possono accludere al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.
Storico versioni
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