Art. 53

Norme in materia di tabelle dell’organico

In vigore dal 18 lug 2018
Norme in materia di tabelle dell’organico 1.   Le tabelle dell’organico di cui all’, paragrafo 1, lettera c), costituiscono per ciascuna istituzione od organismo dell’Unione un limite tassativo. Nessuna nomina è fatta oltre detto limite. Ogni istituzione od organismo dell’Unione può, tuttavia, procedere a modifiche delle tabelle dell’organico fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 14, AD 15 e AD 16, alle seguenti condizioni: a) il volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno non è modificato; b) il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell’organico non è superato; c) l’istituzione o l’organismo dell’Unione ha partecipato a un esercizio di analisi comparativa con altre istituzioni e organismi dell’Unione quale avviato dall’esercizio di screening del personale della Commissione. Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, l’istituzione dell’Unione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza obiezioni debitamente giustificate, l’istituzione dell’Unione si astiene dalle modifiche e si applica la procedura di cui all’. 2.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli effetti dell’attività a orario ridotto autorizzata dall’autorità che ha il potere di nomina conformemente allo statuto possono essere compensati da altre nomine.
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Norme in materia di tabelle dell’organico (Art. 53 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo