Art. 274
Modifiche del regolamento (UE) n. 1309/2013
In vigore dal 18 lug 2018
Modifiche del regolamento (UE) n. 1309/2013
Il regolamento (UE) n. 1309/2013 è così modificato:
1)
al considerando 24, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell’attuazione del contributo finanziario, nonché della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell’Unione, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) (“regolamento finanziario”).
(*7) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).»;"
2)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, in particolare per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario ai sensi del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettera a) o b), non sono completamente soddisfatti, laddove gli esuberi abbiano un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale, regionale o nazionale. Lo Stato membro richiedente precisa quale dei criteri d’intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a) e b), non è interamente soddisfatto. Per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono le PMI ubicate in una regione, qualora lo Stato membro richiedente dimostri che le PMI sono il principale o l’unico tipo di impresa in tale regione, la domanda può riguardare, a titolo eccezionale, PMI operanti in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2. L’importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può eccedere il 15 % dell’importo annuo massimo del FEG.»;
3)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga all’, gli Stati membri richiedenti possono fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per un determinato numero di NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità alle persone collocate in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberi ai sensi dell’ si verifichi in regioni di livello NUTS 2 che registravano tassi di disoccupazione giovanile per la fascia di età 15-24 anni di almeno il 20 % sulla base degli ultimi dati annuali disponibili. Il sostegno può essere fornito ai NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, nelle regioni di livello NUTS 2.»;
4)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti conformemente al regolamento finanziario.»;
5)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora abbia concluso che sono soddisfatte le condizioni per fornire un contributo finanziario a valere sul FEG, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilizzare il FEG è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro un mese dalla presentazione della proposta agli stessi. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei suoi membri e dei tre quinti dei voti espressi.
Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all’ del regolamento finanziario, in linea di principio entro un periodo non superiore a sette giorni a decorrere dalla data di adozione della decisione pertinente da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.»;
6)
all’, paragrafo 2, il riferimento « del regolamento finanziario» è sostituito da« del regolamento finanziario»;
7)
all’, paragrafo 2, il riferimento «, paragrafo 3, del regolamento finanziario» è sostituito da«, paragrafo 3, del regolamento finanziario» e il riferimento «, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da«, paragrafo 5, del regolamento finanziario».
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