Art. 275

Modifiche del regolamento (UE) n. 1316/2013

In vigore dal 18 lug 2018
Modifiche del regolamento (UE) n. 1316/2013 Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato: 1) è inserito il capo seguente: « CAPO V bis Finanziamento misto Articolo 16 bis Meccanismi di finanziamento misto dell’MCE 1.   Nell’ambito del presente regolamento possono essere istituiti, in conformità dell’ del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), meccanismi di finanziamento misto dell’MCE per uno o più settori dello stesso MCE. Possono essere ammessi a ricevere assistenza finanziaria mediante operazioni di finanziamento misto tutte le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune. 2.   I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE sono attuati in conformità dell’, paragrafo 3. 3.   Il contributo complessivo del bilancio dell’Unione ai meccanismi di finanziamento misto dell’MCE non supera il 10 % della dotazione finanziaria complessiva dell’MCE di cui all’, paragrafo 1. Oltre la soglia stabilita al primo comma, nel settore dei trasporti il contributo complessivo del bilancio dell’Unione ai meccanismi di finanziamento misto dell’MCE non supera 500 000 000 EUR. Se il 10 % della dotazione finanziaria complessiva per l’esecuzione dell’MCE di cui all’, paragrafo 1, non è integralmente impiegato per i meccanismi di finanziamento misto dell’MCE e/o per strumenti finanziari, l’importo restante è reso disponibile e ridistribuito a tale dotazione finanziaria. 4.   L’importo di 11 305 500 000 EUR trasferito dal fondo di coesione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), non è usato per impegnare risorse di bilancio in meccanismi di finanziamento misto dell’MCE. 5.   Il sostegno fornito sotto forma di sovvenzioni e di strumenti finanziari nell’ambito di un meccanismo di finanziamento misto dell’MCE è conforme ai criteri di ammissibilità e alle condizioni per l’assistenza finanziaria di cui all’. L’importo dell’assistenza finanziaria da concedere alle operazioni di finanziamento misto sostenute mediante un meccanismo di finanziamento misto dell’MCE è modulato sulla base di un’analisi dei costi-benefici, della disponibilità di risorse di bilancio dell’Unione e della necessità di massimizzare l’effetto leva dei finanziamenti dell’Unione. Nessuna delle sovvenzioni assegnate supera i tassi di finanziamento di cui all’. 6.   La Commissione, in cooperazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), esamina la possibilità che quest’ultima fornisca sistematicamente garanzie di prima perdita nei meccanismi di finanziamento misto dell’MCE onde consentire e agevolare l’addizionalità e la partecipazione di coinvestitori privati nel settore dei trasporti. 7.   L’Unione, gli Stato membri e altri investitori possono contribuire ai meccanismi di finanziamento misto dell’MCE, purché la Commissione approvi le specifiche dei criteri di ammissibilità delle operazioni di finanziamento misto e/o la strategia di investimento del meccanismo di finanziamento misto dell’MCE che dovessero eventualmente rendersi necessarie alla luce del contributo aggiuntivo e per soddisfare i requisiti del presente regolamento nell’attuazione di progetti di interesse comune. Queste risorse aggiuntive sono utilizzate dalla Commissione in conformità dell’, paragrafo 3. 8.   Le operazioni di finanziamento misto che beneficiano del sostegno erogato mediante un meccanismo di finanziamento misto dell’MCE sono selezionate sulla base della scadenza e perseguono una diversificazione settoriale in conformità degli e una ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri. Esse: a) presentano un valore aggiunto europeo; b) rispondono agli obiettivi della strategia Europa 2020; c) contribuiscono, ove possibile, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi. 9.   I meccanismi di finanziamento misto dell’MCE sono messi a disposizione e le operazioni di finanziamento misto sono selezionate in base ai criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nei programmi pluriennali e annuali adottati a norma dell’. 10.   Le operazioni di finanziamento misto in paesi terzi possono beneficiare del sostegno erogato mediante un meccanismo di finanziamento misto dell’MCE se sono necessarie per la realizzazione di un progetto di interesse comune. (*8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).»;" 2) all’, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’importo della dotazione finanziaria è compreso tra l’80 % e il 95 % delle risorse di bilancio di cui all’, paragrafo 1, lettera a).»; 3) all’, il quarto comma è sostituito dal seguente: «La certificazione della spesa di cui al secondo comma del presente articolo non è obbligatoria per le sovvenzioni attribuite in base al regolamento (UE) n. 283/2014.».
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