Art. 277
Modifiche del regolamento (UE) n. 283/2014
In vigore dal 18 lug 2018
Modifiche del regolamento (UE) n. 283/2014
Il regolamento (UE) n. 283/2014 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
“servizi generici”: servizi di gateway che collegano una o più infrastrutture nazionali a piattaforme di servizi chiave e servizi che aumentano la capacità di un’infrastruttura di servizi digitali dando accesso a centri di calcolo e strutture di archiviazione e gestione dati ad alte prestazioni;»;
2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell’ambito delle infrastrutture di servizi digitali sono sostenute da:
a)
appalti;
b)
sovvenzioni; e/o
c)
strumenti finanziari di cui al paragrafo 5.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4 bis. Il contributo complessivo del bilancio dell’Unione agli strumenti finanziari per le infrastrutture di servizi digitali di cui al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo non supera il 10 % della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013.»;
3.
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sulla base delle informazioni pervenute a norma dell’, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1316/2013, gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni e migliori prassi sui progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento, compreso l’uso degli strumenti finanziari. Se del caso, gli Stati membri coinvolgono le autorità locali e regionali nel processo. La Commissione pubblica una sintesi annuale di tali informazioni e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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