Art. 273
Modifiche del regolamento (UE) n. 1304/2013
In vigore dal 18 lug 2018
Modifiche del regolamento (UE) n. 1304/2013
Il regolamento (UE) n. 1304/2013 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Qualora le operazioni di cui al primo comma, lettera a), apportino benefici anche all’area del programma in cui sono attuate, le spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree del programma secondo criteri oggettivi.»;
2)
l’ è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«-1. Le disposizioni generali applicabili alle opzioni semplificate in materia di costi a titolo dell’FSE sono fissate negli del regolamento (UE) n. 1303/2013.»;
b)
i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;
3)
all’allegato I, il punto 1) è sostituito dal seguente:
«1)
Indicatori comuni di output per i partecipanti
Per “partecipanti”
(1) si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell’FSE, che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Le altre persone non sono considerate partecipanti. Tutti i dati sono suddivisi per genere.
Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:
—
i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata*,
—
i disoccupati di lunga durata*,
—
le persone inattive*,
—
le persone inattive, che non studiano né seguono corsi di formazione*,
—
i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*,
—
le persone di età inferiore a 25 anni*,
—
le persone di età superiore a 54 anni*,
—
le persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupate, inclusi i disoccupati di lunga durata, o inattive, che non studiano né seguono corsi di formazione*,
—
i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o secondaria inferiore (ISCED 2)*,
—
i titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o post secondaria (ISCED 4)*,
—
i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*,
—
i migranti, i partecipanti di origine straniera e le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)**,
—
i partecipanti con disabilità**,
—
le altre persone svantaggiate**.
Il numero totale dei partecipanti sarà calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di output.
Tali dati sui partecipanti a un’operazione sostenuta dall’FSE sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all’, paragrafi 1 e 2, e all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
I seguenti dati sui partecipanti saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013:
—
i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa*,
—
le persone provenienti da zone rurali* (2)
I dati di detti due indicatori saranno raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all’interno di ogni priorità d’investimento. La validità interna è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.
(1)
(+)
Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati su singoli partecipanti in formato elettronico, come previsto all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le modalità di trattamento dei dati adottate dagli Stati membri sono conformi alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), in particolare gli .
I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da * sono dati personali ai sensi dell’ della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento (, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l’ della direttiva 95/46/CE.
I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da ** sono una categoria particolare di dati ai sensi dell’ della direttiva 95/46/CE. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dall’, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell’autorità di controllo (, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).
"
(2)
(++)
I dati sono raccolti al livello delle unità amministrative più piccole (unità amministrative locali 2), in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).».
"
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