Art. 272
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013
In vigore dal 18 lug 2018
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
1)
al considerando 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzino i fondi SIE legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo Parlamento e del Consiglio (*1) (“regolamento finanziario”).
(*1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).»;"
2)
l’ è così modificato:
a)
il punto 10) è sostituito dal seguente:
«10)
“beneficiario” significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell’avvio, o di entrambi l’avvio e l’attuazione, delle operazioni:
a)
nell’ambito degli aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto, tranne qualora l’aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l’organismo che concede l’aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013 (*2), (UE) n. 1408/2013 (*3) e (UE) n. 717/2014 (*4) e
b)
nell’ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l’organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;
(*2) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1)."
(*3) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9)."
(*4) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).»;"
b)
il punto 31) è sostituito dal seguente:
«31)
“strategia macroregionale”: un quadro integrato concordato dal Consiglio e, se del caso, approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto, tra gli altri, dai fondi SIE per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;»;
3)
l’ è così modificato:
a)
nel paragrafo 7, il riferimento « del regolamento finanziario» è sostituito da « del regolamento finanziario»;
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio della sana gestione finanziaria in conformità dell’, dell’, paragrafo 1, e dell’ del regolamento finanziario.»;
4)
all’ è aggiunto il comma seguente:
«Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l’uso appropriato di ciascun fondo SIE nei settori della migrazione e dell’asilo. In tale contesto è garantito, ove opportuno, il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).
(*5) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).»;"
5)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«4 bis. Se del caso, lo Stato membro trasmette ogni anno, entro il 31 gennaio, un accordo di partenariato modificato in seguito all’approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche di uno o più programmi nell’anno civile precedente.
La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell’accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell’anno civile precedente.
La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell’accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno civile precedente.»;
6)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell’accordo di partenariato, si applica la procedura di cui all’, paragrafo 4 bis.»;
b)
al paragrafo 3, la terza frase è soppressa;
7)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell’, paragrafo 3, ritiene che l’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda il sostegno di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere a, d) ed e), relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.»;
8)
l’, paragrafo 3, è così modificato:
a)
le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti;
b)
elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d’interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;
c)
elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l’ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
d)
preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;»;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal primo comma, lettere da a) a g), che rientrano nelle competenze dell’autorità di gestione, dell’autorità di certificazione o dell’organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.»;
9)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo Stato membro o l’autorità di gestione può delegare a uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale od organizzazioni non governative, determinati compiti connessi alla gestione e all’attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.»;
10)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e dell’entità del trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis inteso ad attrarre risorse complementari da investitori che operano conformemente al principio dell’economia di mercato e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l’entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;»;
b)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 del presente articolo può tener conto delle valutazioni ex ante di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera h), e secondo comma del regolamento finanziario ed essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l’autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.»;
c)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un’altra priorità dei fondi SIE o di un altro programma o da un altro strumento finanziato sostenuto dal bilancio dell’Unione, compreso il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), a seconda del caso, conformemente alle norme dell’Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso sono mantenute registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un’operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di assistenza.
(*6) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).»;"
11)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«c)
gli strumenti finanziari che combinano tale contributo con prodotti finanziari della BEI nell’ambito del FEIS conformemente all’articolo 39 bis.»;
b)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
al primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
affidare compiti di esecuzione, tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto:
i)
alla BEI;
ii)
a un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
iii)
a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:
—
non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l’esercizio di un’influenza determinante sulla banca o sull’istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE;
—
operano con un mandato pubblico, conferito dall’autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;
—
svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l’accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;
—
operano senza l’obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;
—
garantiscono che l’aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;
—
sono soggetti alla vigilanza di un’autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;
c)
affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, o
d)
assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l’autorità di gestione è considerata il beneficiario ai sensi dell’, punto 10).»;
ii)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nell’attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario»;
c)
i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell’attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d’interessi.
6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), ai quali sono stati affidati compiti di esecuzione aprono conti fiduciari a proprio nome e per conto dell’autorità di gestione o configurano lo strumento finanziario come un capitale separato nell’ambito dell’istituzione. Nel caso di un capitale separato, è operata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell’istituzione. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.»;
d)
al paragrafo 7, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:
«7. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), in funzione di come è strutturata l’attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all’allegato IV ai livelli seguenti:»;
e)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera d), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico in conformità dell’allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.»;
f)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo e all’articolo 39 bis, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.»;
12)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR durante il periodo di ammissibilità di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con la BEI a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento finanziario e dell’, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:»;
b)
al paragrafo 4, primo comma:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
in deroga all’, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell’Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello dell’Unione, nazionale o regionale.
Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l’altro, un’analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI, nonché un’indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forbice del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi, nonché il valore aggiunto;»;
ii)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
è fornito da ogni Stato membro partecipante quale elemento di un asse prioritario separato nell’ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR, a sostegno dell’obiettivo tematico di cui all’, primo comma, punto 3);»;
c)
i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. In deroga all’, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le domande di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono formulate sulla base del 100 % degli importi che gli Stati membri devono versare alla BEI in conformità del calendario definito nell’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali domande di pagamento sono basate sugli importi richiesti dalla BEI ritenuti necessari per coprire gli impegni nell’ambito di accordi di garanzia od operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti degli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che la BEI sottoscriva gli impegni.
8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), equivale all’importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:
a)
per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b);
b)
per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all’importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle, o a beneficio delle, PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all’, paragrafo 2.»;
13)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 39 bis
Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici
1. Al fine di attrarre investimenti supplementari del settore privato, le autorità di gestione possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera c), purché ciò contribuisca, tra l’altro, al raggiungimento degli obiettivi dei fondi SIE e alla strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
2. Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25 % del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25 %, ove ciò sia debitamente giustificato dalle valutazioni di cui all’, paragrafo 2, o al paragrafo 3 del presente articolo, ma non deve superare il 40 %. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l’importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti, nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.
3. In deroga all’, paragrafo 2, i contributi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono basarsi sulla valutazione preparatoria, compresa un’analisi approfondita (due diligence), eseguita dalla BEI ai fini del suo contributo al prodotto finanziario nell’ambito del FEIS.
4. Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell’ del presente regolamento sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/1017, integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento. I requisiti di cui al presente paragrafo consentono condizioni uniformi in materia di relazioni conformemente all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
5. Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera c), l’autorità di gestione può:
a)
investire nel capitale di un’entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgerà compiti di esecuzione;
b)
affidare compiti di esecuzione conformemente all’, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c).
L’organismo cui sono stati affidati compiti di esecuzione di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell’autorità di gestione o costituisce un capitale separato nell’ambito dell’istituto per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, è attuata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell’istituto. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.
Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma, o far parte, di una piattaforma d’investimento ai sensi dell’, punto 4), del regolamento (UE) 2015/1017, purché la piattaforma d’investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.
6. Nell’attuare gli strumenti finanziari a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.
7. Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all’, paragrafo 1, lettera c).
8. Gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell’attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d’interessi.
9. Quando, ai fini dell’attuazione degli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera c), le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati dai fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente il cui gestore dei fondi è già stato selezionato dalla BEI, da un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi tramite aggiudicazione di un contratto diretto.
10. In deroga all’, paragrafi 1 e 2, per i contributi agli strumenti finanziari a norma del paragrafo 9 del presente articolo le domande di pagamento intermedio sono scaglionate in conformità del calendario di pagamento definito nell’accordo di finanziamento. Il calendario di pagamento di cui alla prima frase del presente paragrafo corrisponde al calendario di pagamento concordato per gli altri investitori nello stesso strumento finanziario.
11. I termini e le condizioni per i contributi a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all’allegato IV ai livelli seguenti:
a)
ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione e l’organismo che attua il fondo di fondi;
b)
tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione o, ove applicabile, tra l’organismo che attua il fondo di fondi e l’organismo che attua lo strumento finanziario.
12. Per i contributi a norma del paragrafo 1 del presente articolo a piattaforme di investimento che ricevono contributi da strumenti istituiti a livello di Unione, è garantita la coerenza con le norme sugli aiuti di Stato in conformità dell’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.
13. Nel caso degli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, gli Stati membri possono decidere che i fondi SIE concorrano, se del caso, alle diverse componenti dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell’Unione a titolo del regolamento (UE) 2015/1017.
14. Nell’ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, l’FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera c).
15. In deroga all’ e all’, paragrafo 1, i contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati per originare nuovi finanziamenti mediante debito e capitale proprio nell’intero territorio dello Stato membro, a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell’accordo di finanziamento.
16. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione procede a un riesame dell’applicazione del presente articolo e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;
14)
l’ è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le autorità designate conformemente all’ del presente regolamento e all’ del regolamento FEASR non effettuano verifiche sul posto a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.
Tuttavia, le autorità designate effettuano verifiche a norma dell’, paragrafo 5, del presente regolamento e controlli conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro.
La BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni. Tali obblighi di relazione non pregiudicano gli obblighi di relazione, anche per quanto riguarda i risultati degli strumenti finanziari, definiti all’, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
2. Fatti salvi l’ del presente regolamento e l’ del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi responsabili dell’audit dei programmi non effettuano audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.
Gli organismi responsabili dell’audit dei programmi effettuano audit delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.
La Commissione può effettuare audit a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove ritenga che ciò sia necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati.
2 bis. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e all’ che sono stati istituiti mediante accordi di finanziamento firmati prima del 2 agosto 2018, si applicano le norme di cui al presente articolo applicabili al momento della firma dell’accordo di finanziamento, in deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all’, che integrano il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), per quanto concerne i tipi di controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e di audit, le modalità di conservazione dei documenti giustificativi e gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi.»;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. In deroga all’, paragrafo 4, del presente regolamento e all’, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, un contributo soppresso in conformità dell’, paragrafo 2, del presente regolamento o dell’, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a seguito di un’irregolarità isolata può essere riutilizzato nell’ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:
a)
se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell’ambito dello stesso strumento finanziario;
b)
se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari.
Se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’organismo che attua il fondo di fondi - o a livello dell’organismo che attua gli strumenti finanziari, se lo strumento finanziario è attuato mediante una struttura priva di un fondo di fondi - il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell’ambito della stessa operazione.
Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un’irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.»;
15)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e c), e per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell’, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), sono effettuate domande scaglionate di pagamento intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all’, paragrafo 2 (“periodo di ammissibilità”) conformemente alle seguenti condizioni:»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell’, paragrafo 4, primo comma, lettera d), le domande di pagamento intermedio e di pagamento del saldo finale comprendono l’importo complessivo dei pagamenti effettuati dall’autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b).»;
16)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all’, paragrafo 4, per i quali l’accordo di finanziamento di cui all’, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2018, che al termine del periodo di ammissibilità hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali da effettuarsi per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità può essere considerato una spesa ammissibile se versato in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e nell’adempimento di tutte le condizioni in appresso.»;
b)
al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«5. Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall’organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), e dell’, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), questi non superano i massimali definiti nell’atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance.»;
17)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 43 bis
Trattamento differenziato degli investitori
1. Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati da tali investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato e della BEI, quando utilizza la garanzia dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati e di mobilitare finanziamenti pubblici.
2. Le valutazioni di cui agli , paragrafo 2, e 39 bis, paragrafo 3, comprendono, se del caso, una valutazione della necessità e dell’entità del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e/o una descrizione dei meccanismi che saranno utilizzati per stabilire la necessità e l’entità di tale trattamento differenziato.
3. Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato o la BEI, quando utilizza la garanzia dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. L’allineamento degli interessi è garantito mediante un’adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.
4. Il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato fa salve le norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.»;
18)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo l’articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell’ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:
a)
per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell’ambito di una priorità;
b)
se del caso, per coprire le perdite nell’importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;
c)
se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.»;
19)
all’, paragrafo 2, il primo comma è così modificato:
a)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
l’identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c);»;
b)
le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:
«g)
gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis;
h)
i progressi compiuti nel conseguimento dell’atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario;»;
20)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all’autorità di gestione in merito all’attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Esso può altresì formulare osservazioni sulla visibilità del sostegno dei fondi SIE e sulle azioni di sensibilizzazione dei risultati di tale sostegno. Esso controlla le azioni intraprese a seguito delle sue osservazioni.»;
21)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ogni anno, a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare la performance di ciascun programma, tenendo conto, se del caso, della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione. Nel corso di tale riunione sono riesaminate anche le attività di comunicazione e informazione del programma, in particolare i risultati e l’efficacia delle misure adottate per informare il pubblico circa i risultati e il valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE.»;
22)
all’, il paragrafo 5 è soppresso;
23)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi del FESR o del FEASR a favore dei programmi dedicati di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera b).»;
24)
all’, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
al secondo comma, il riferimento « del regolamento finanziario» è sostituito da « del regolamento finanziario»;
b)
al terzo comma, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi.»;
c)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse di cui al presente articolo all’ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione medesima, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi SIE nel migliorare le condizioni di vita delle persone, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi SIE e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;»;
d)
è aggiunto il comma seguente:
«A seconda della loro finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative.»;
25)
l’ è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Ogni fondo SIE può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi SIE.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto:
a)
alla BEI;
b)
a un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
c)
a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii).»;
26)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per «entrate nette» si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall’operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l’utilizzo dell’infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall’operazione, con l’eccezione dei risparmi sui costi risultanti dall’attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.»;
b)
al paragrafo 3, primo comma, è inserita la lettera seguente:
«a bis)
applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l’autorità di audit responsabile verifica che tale tasso sia stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi;»;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. In alternativa all’applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all’, paragrafo 1, può essere ridotto, su richiesta di uno Stato membro, per una priorità o misura nell’ambito della quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a), del presente articolo. Tale riduzione non è inferiore all’importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell’Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui a tale lettera a).»;
d)
al paragrafo 7, primo comma, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell’allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP.»;
e)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell’ambito di un programma costituisce un aiuto di Stato.»;
27)
l’ è così modificato:
a)
il terzo comma del paragrafo 8 è così modificato:
i)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell’allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, a eccezione delle operazioni per le quali il regolamento FEAMP fa riferimento al presente paragrafo; o»;
ii)
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino 100 000 EUR.»;
b)
il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
«11. Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dello stesso fondo nell’ambito di un altro programma. L’importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.»;
28)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
somme forfettarie;»;
ii)
è aggiunta la lettera seguente:
«e)
finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell’attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all’atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis.»
iii)
è aggiungo il comma seguente:
«Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l’audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall’FSE, le sovvenzioni e l’assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell’ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis.
Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).
Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall’FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.
Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all’, paragrafo 7.»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Laddove un’operazione o un progetto facente parte di un’operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e). Laddove l’appalto pubblico nell’ambito di un’operazione o di un progetto facente parte di un’operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili all’intera operazione o progetto facente parte di un’operazione.»;
d)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
i)
su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
ii)
su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
iii)
sull’applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari;»;
ii)
è inserita la lettera seguente:
«a bis)
un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall’autorità di gestione o, nel caso del FEASR, dall’autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR;»;
e)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento per quanto concerne la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), del presente articolo, i relativi metodi di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo e la forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), del presente articolo, precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione.»;
29)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
Laddove l’esecuzione di un’operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:
a)
un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell’ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
b)
un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
c)
un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.»;
30)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 68 bis
Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
1. I costi diretti per il personale di un’operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell’operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all’, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.
2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.
3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria.
Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell’ambito dell’operazione.
4. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l’impiego possono essere desunti dai costi lordi per l’impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.
5. I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell’ambito dell’operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l’impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell’ambito dell’operazione su base mensile, senza l’obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell’orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.
Articolo 68 ter
Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale
1. Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un’operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.
Per le operazioni sostenute dall’FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.
2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non è applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.»;
31)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Ammissibilità delle operazioni a seconda dell’ubicazione
1. Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 e le norme specifiche di ciascun fondo, le operazioni sostenute dai fondi SIE sono ubicate nell’area del programma.
Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l’intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all’interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.
Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al programma nazionale di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o al programma specifico per l’istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all’, paragrafo 1, di detto regolamento.
2. L’autorità di gestione può accettare che un’operazione sia attuata al di fuori dell’area del programma ma sempre all’interno dell’Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l’operazione è a vantaggio dell’area del programma;
b)
l’importo complessivo a titolo del FESR, del fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall’area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP a livello di priorità al momento dell’adozione del programma;
c)
il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all’operazione o al tipo di operazioni interessate;
d)
le autorità responsabili per il programma nell’ambito del quale è finanziata l’operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l’audit o stipulano accordi con autorità nell’area in cui si svolge l’operazione.
Qualora le operazioni finanziate a titolo dei fondi e del FEAMP siano attuate fuori dall’area del programma in conformità del presente paragrafo e apportino benefici sia all’esterno che all’interno dell’area del programma, tali spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree secondo criteri oggettivi.
Qualora le operazioni riguardino l’obiettivo tematico di cui all’, primo comma, punto 1), e siano attuate all’esterno dello Stato membro ma sempre all’interno dell’Unione, si applicano soltanto le lettere b) e d) del primo comma del presente paragrafo.
3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o misure di informazione, comunicazione e visibilità e attività promozionali, e per le operazioni relative all’obiettivo tematico di cui all’, primo comma, punto 1), è possibile sostenere spese al di fuori dell’Unione, purché siano necessarie per la buona esecuzione dell’operazione.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai programmi nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dall’FSE.»;
32)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, al leasing ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 né a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.»;
33)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il riferimento «, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. La Commissione fornisce alla competente autorità nazionale:
a)
il progetto di relazione di audit risultante da un audit o un controllo sul posto entro tre mesi dalla fine di tale audit o controllo;
b)
la relazione di audit definitiva entro tre mesi dal ricevimento di una risposta completa da parte della competente autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall’audit o dal controllo sul posto in questione;
Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono messe a disposizione entro i termini di cui a dette lettere in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
Il termine di cui al primo comma, lettera a), non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni supplementari allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta.
Il presente paragrafo non è applicabile al FEASR.»;
34)
all’, secondo comma, il riferimento «, paragrafo 2, del regolamento finanziario» è sostituito da «, paragrafo 1, del regolamento finanziario»;
35)
all’, paragrafo 2, il riferimento «, paragrafo 3, del regolamento finanziario» è sostituito da «, paragrafo 2, del regolamento finanziario»;
36)
all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), il riferimento «, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario»;
37)
all’, il riferimento «, paragrafo 6, del regolamento finanziario» è sostituito da «, paragrafo 8, del regolamento finanziario»;
38)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il FESR e l’FSE possono finanziare, in modo complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento dell’Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un’operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell’altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell’operazione e siano direttamente associati a essa.»;
39)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l’approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall’autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all’adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Qualora un grande progetto sia valutato da esperti indipendenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la spesa relativa al progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento dopo che l’autorità di gestione ha informato la Commissione dell’avvenuta comunicazione agli esperti indipendenti delle informazioni richieste a norma dell’.
Un’analisi indipendente della qualità dev’essere consegnata entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti.
Le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza nei seguenti casi:
a)
se l’analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma;
b)
se lo Stato membro ritira la comunicazione delle informazioni; o
c)
se la valutazione pertinente è negativa.»;
40)
all’, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La spesa pubblica destinata a un piano d’azione comune è pari ad almeno 5 000 000 EUR o al 5 % del sostegno pubblico al programma operativo o a uno dei programmi partecipanti, se inferiore.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell’IOG, al primo piano d’azione comune presentato da uno Stato membro nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione o al primo piano d’azione comune presentato da un programma nell’ambito dall’obiettivo cooperazione territoriale europea.»;
41)
all’, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;
42)
all’, il primo comma è così modificato:
a)
il punto 1) è sostituito dal seguente:
«1)
una descrizione degli obiettivi del piano d’azione comune e di come esso contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l’occupazione a norma dell’, paragrafo 4, TFUE;»;
b)
il punto 2) è soppresso;
c)
il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3)
una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente, se del caso, ai target intermedi e ai target finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario;»;
d)
i punti 6), 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti:
«6)
la conferma che contribuirà all’approccio volto a promuovere la parità tra uomini e donne, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;
7)
la conferma che contribuirà all’approccio sullo sviluppo sostenibile, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;
8)
le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:
a)
le informazioni sulla selezione del piano d’azione comune da parte dell’autorità di gestione, conformemente all’, paragrafo 3;
b)
le modalità di conduzione del piano d’azione comune, conformemente all’;
c)
le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d’azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;»;
e)
il punto 9) è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nel caso di tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie, in base ai metodi di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento e all’ del regolamento FSE;»;
ii)
la lettera b) è soppressa;
43)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d’azione comune, i target intermedi, ove pertinente, e i target finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l’importo complessivo ammissibile e l’ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d’azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d’azione comune.»;
44)
all’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Lo Stato membro o l’autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d’azione comune, che può essere diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e riferisce all’autorità di gestione. Se del caso, l’autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dei progressi nell’attuazione del piano d’azione comune in conformità dell’, paragrafo 1, lettera e), e dell’, paragrafo 2, lettera a).»;
45)
all’, la seconda frase è soppressa;
46)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
l’attuazione della strategia di comunicazione, comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi;»;
b)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, tranne se tali criteri sono approvati da gruppi di azione locale in conformità dell’, paragrafo 3, lettera c);»;
47)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall’adozione del programma operativo. Nel caso dei programmi dedicati di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera b), adottati prima del 2 agosto 2018, il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza entro un anno da tale data.»;
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
48)
l’intestazione della parte terza, titolo III, capo II, è sostituita dalla seguente:
«Informazione, comunicazione e visibilità»;
49)
l’ è così modificato:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Informazione, comunicazione e visibilità»;
b)
al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la visibilità dei risultati e dell’impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le norme dettagliate concernenti l’informazione, la comunicazione e la visibilità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell’allegato XII.»;
50)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, l’autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all’anno in merito ai progressi nell’attuazione della strategia di comunicazione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati di tale attuazione, nonché circa le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità dei fondi, che sono pianificate per l’anno successivo. Il comitato di sorveglianza esprime un parere in merito alle attività e alle misure pianificate per l’anno successivo, ivi inclusi i modi per aumentare l’efficacia delle attività di comunicazione rivolte al pubblico.»;
51)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione istituisce reti a livello dell’Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio di informazioni sui risultati dell’attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell’attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone prassi, nonché al fine di consentire la pianificazione congiunta o il coordinamento delle attività di comunicazione tra gli Stati membri e con la Commissione, ove opportuno. Almeno una volta all’anno le reti discutono e valutano l’efficacia delle misure di informazione e comunicazione e propongono raccomandazioni per migliorare la portata e l’impatto delle attività di comunicazione e per sensibilizzare in merito ai risultati e al valore aggiunto di tali attività.»;
52)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. L’ammontare dei fondi destinato all’assistenza tecnica in uno Stato membro è limitato al 4 % dell’importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione.»;
b)
al paragrafo 2, la prima frase è soppressa;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica riguardanti nel loro insieme più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell’ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto delle rispettive assegnazioni alle diverse categorie di regioni del programma operativo o della dotazione nell’ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.»;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. La valutazione del rispetto delle percentuali è effettuata al momento dell’adozione del programma operativo.»;
53)
all’, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un’operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest’ultimo rimborsare l’importo in questione al bilancio dell’Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l’importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un’operazione in un esercizio contabile.»;
54)
all’, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso dei fondi e del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione, se del caso, e l’autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.»;
55)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell’ambito dell’operazione, il piano finanziario, il termine per l’esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l’informazione, la comunicazione e la visibilità;»;
b)
il paragrafo 4, primo comma, è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell’operazione e:
i)
qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l’importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;
ii)
nel caso di costi rimborsati a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;»;
ii)
alla lettera e), il riferimento «, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario» è sostituito da «, paragrafo 5, lettere a) e b), e , paragrafi 6 e 7, del regolamento finanziario»;
56)
all’, lettera b), il riferimento «, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario» è sostituito da «, paragrafo 5, lettera a), e , paragrafo 6, del regolamento finanziario»;
57)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, terzo comma, il riferimento «, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario» è sostituito da «, paragrafo 7, del regolamento finanziario»;
b)
al paragrafo 5, primo comma, lettera a), il riferimento «, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario» è sostituito da «, paragrafo 7, del regolamento finanziario»;
58)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Domande di pagamento
1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:
a)
l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell’attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’autorità di certificazione;
b)
l’importo totale della spesa pubblica relativa all’attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’autorità di certificazione.
Per quanto concerne gli importi da includere nelle domande di pagamento in relazione alle forme di sostegno di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera e), le domande di pagamento comprendono gli elementi di cui agli atti delegati adottati in conformità dell’, paragrafo 5 bis, e utilizzano i modelli per le domande di pagamento di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.
2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), del presente regolamento, agli del presente regolamento, all’, paragrafo 1, del presente regolamento e all’ del presente regolamento e all’ del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.
3. Nel caso degli aiuti di Stato, il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento è stato versato ai beneficiari dall’organismo che concede l’aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’, punto 10, lettera a), è stato versato dal beneficiario all’organismo che riceve l’aiuto.
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall’organismo che concede l’aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’, punto 10), lettera a), gli anticipi versati dal beneficiario all’organismo che riceve l’aiuto, alle seguenti condizioni cumulative:
a)
tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;
b)
tali anticipi non eccedono il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’, punto 10, lettera a), il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere all’organismo che riceve l’aiuto nell’ambito di una determinata operazione;
c)
tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’, punto 10), lettera a), dalle spese sostenute dall’organismo che riceve l’aiuto nell’attuazione dell’operazione, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall’anno in cui è stato versato l’anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore;
Qualora le condizioni di cui al primo comma, lettera c), non siano soddisfatte, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.
5. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 del presente articolo indica separatamente:
a)
l’importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo;
b)
l’importo che entro tre anni dal pagamento dell’anticipo in conformità del paragrafo 4, primo comma, lettera c), è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’, punto 10), lettera a), dall’organismo che riceve l’aiuto; e
c)
l’importo che non è stato coperto dalle spese pagate dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’, punto 10), lettera a), dall’organismo che riceve l’aiuto e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.
6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3.»;
59)
all’, paragrafo 1, il riferimento «, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario» è sostituito da «, paragrafo 5, lettera a), e , paragrafo 6, del regolamento finanziario»;
60)
all’, il riferimento «, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «, paragrafo 5, e , paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario»;
61)
all’, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:
«Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari.»;
62)
all’, paragrafo 7, secondo comma, lettera a), il riferimento «, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario»;
63)
all’, paragrafo 1, il riferimento « del regolamento finanziario» è sostituito da « del regolamento finanziario»;
64)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per l’FSE o 200 000 EUR per il FEAMP non sono soggette a più di un audit da parte dell’autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all’esercizio in cui l’operazione è completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per esercizio da parte dell’autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all’esercizio in cui l’operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell’autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno da parte della Corte dei conti europea, a condizione che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall’autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.
In deroga al primo comma, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra 200 000 EUR e 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, tra 150 000 EUR e 300 000 EUR per l’FSE e tra 100 000 EUR e 200 000 EUR per il FEAMP possono essere soggette a più di un audit se l’autorità di audit, sulla base del suo giudizio professionale, ritiene che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non statistico di cui all’, paragrafo 1, senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione.»;
65)
l’ è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’, paragrafo 3, all’, secondo comma, all’, paragrafo 7, quarto comma, all’, paragrafo 13, all’, paragrafo 4, terzo comma, all’articolo 39 bis, paragrafo 7, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 1, secondo comma, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 5 bis, all’, secondo comma, all’, quarto comma, all’, paragrafo 2, quinto comma, all’, paragrafo 8, primo comma, all’, paragrafo 9, all’, paragrafi 7 e 8, e all’, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.;
3. La delega di potere di cui all’, paragrafo 3, all’, secondo comma, all’, paragrafo 7, quarto comma, all’, paragrafo 13, all’, paragrafo 4, terzo comma, all’articolo 39 bis, paragrafo 7, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 1, secondo comma, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 5 bis, all’, secondo comma, all’, quarto comma, all’, paragrafo 2, quinto comma, all’, paragrafo 8, primo comma, all’, paragrafo 9, all’, paragrafi 7 e 8, e all’, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;
b)
è inserito il comma seguente:
«3 bis. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.»;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Un atto delegato adottato conformemente all’, paragrafo 3, all’, secondo comma, all’, paragrafo 7, quarto comma, all’, paragrafo 13, all’, paragrafo 4, terzo comma, all’articolo 39 bis, paragrafo 7, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 1, secondo comma, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 5 bis, all’, secondo comma, all’, quarto comma, all’, paragrafo 2, quinto comma, all’, paragrafo 8, primo comma, all’, paragrafo 9, all’, paragrafi 7 e 8, e all’, paragrafo 6, entra in vigore solo se nessuna obiezione è stata espressa dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell’atto al Parlamento europeo e al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
66)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. L’autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, può decidere di non applicare l’, paragrafo 2 bis, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018.
Se l’autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, ritiene che l’, paragrafo 2 bis, comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma del presente paragrafo per il periodo che considera adeguato. L’autorità, o il comitato, notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio iniziale.
Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all’assistenza rimborsabile sostenute dall’FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR.»;
67)
l’allegato IV è così modificato:
a)
la sezione 1 è così modificata:
i)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1.
Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell’articolo 39 bis e dell’, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), l’accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:»;
ii)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma conformemente all’ e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell’, paragrafo 6, e dell’articolo 39 bis, paragrafo 5, secondo comma;»;
iii)
il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all’ e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis;»;
b)
la sezione 2 è così modificata:
i)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2.
I documenti di strategia di cui all’, paragrafo 8, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell’, paragrafo 4, primo comma, lettera d), comprendono almeno gli elementi seguenti:»;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
l’uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis;»;
68)
l’allegato XII è così modificato:
a)
l’intestazione dell’allegato XII è sostituita dalla seguente:
«INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ DEL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI»;
b)
l’intestazione della sezione 2 è sostituita dalla seguente:
«2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA VISIBILITÀ PER IL PUBBLICO»;
c)
la sottosezione 2.1 è così modificata:
i)
il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Lo Stato membro e l’autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione al fine di migliorare la visibilità e l’interazione con i cittadini e che tali misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato e adattati, se del caso, all’innovazione tecnologica.»;
ii)
al punto 2, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
«e)
fornire esempi di operazioni, in particolare di quelle relativamente a cui il valore aggiunto dell’intervento dei fondi è particolarmente visibile, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell’Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
f)
fornire informazioni aggiornate in merito all’attuazione del programma operativo, compresi le realizzazioni e i risultati principali, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.»;
d)
la sottosezione 2.2 è così modificata:
i)
al punto 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1.
Tutte le misure di informazione e di comunicazione e le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all’operazione riportando:»;
ii)
è aggiunto il punto seguente:
«6.
Le responsabilità specificate nella presente sottosezione si applicano dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all’operazione di cui all’, paragrafo 3, lettera c).»;
e)
nella sottosezione 3.1, punto 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa lo scopo dell’operazione e il sostegno all’operazione da parte dei fondi, conformemente alla sottosezione 2.2, dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all’operazione di cui all’, paragrafo 3, lettera c). L’autorità di gestione può chiedere che i potenziali beneficiari propongano, nelle domande, attività di comunicazione indicative volte a migliorare la visibilità dei fondi, che siano proporzionali alla dimensione dell’operazione.»;
f)
nella sottosezione 4, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione, comprese le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi, da svolgere nell’anno successivo, basato, tra l’altro, sugli insegnamenti tratti in merito all’efficacia di tali misure.».
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