Art. 38

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

In vigore dal 14 giu 2017
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative 1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti ai sensi dell’ e il diritto degli Stati membri di prevedere e infliggere sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative e adottare altre misure amministrative appropriate che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative si applicano per lo meno a quanto segue: a) violazioni dell’, dell’, dell’, dell’, paragrafi da 1 a 11, dell’, dell’, dell’, dell’, paragrafi 1 e 3, dell’, paragrafi 1 e 2, dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafi 1, 2 e 3, dell’, dell’, dell’, paragrafi da 1 a 3, dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 11, dell’, paragrafi da 2 a 5, dell’, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e dell’ del presente regolamento; b) mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui all’. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alla lettera a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale al 21 luglio 2018. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti parti del loro diritto penale. Entro il 21 luglio 2018 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica. 2.   Gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera a): a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione in conformità dell’; b) un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione; c) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno il doppio dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati; d) in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l’euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 20 luglio 2017, o al 3 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione. Se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia dell’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo; e) in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l’euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 20 luglio 2017. 3.   Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative pecuniarie più elevati di quelli previsti dal presente regolamento.
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