Art. 40
Diritto di impugnazione
In vigore dal 14 giu 2017
Diritto di impugnazione
Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate in applicazione del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione giurisdizionale.
Ai fini dell’, si applica un diritto di impugnazione anche qualora l’autorità competente non abbia preso una decisione volta ad approvare o a respingere una domanda di approvazione né abbia presentato una richiesta di modifiche o informazioni supplementari entro i termini fissati all’, paragrafi 2, 3 e 6, riguardo a tale domanda.
Storico versioni
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