Art. 40 · Diritto di impugnazione

Art. 40

Diritto di impugnazione

In vigore dal 14 giu 2017
Diritto di impugnazione Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate in applicazione del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione giurisdizionale. Ai fini dell’, si applica un diritto di impugnazione anche qualora l’autorità competente non abbia preso una decisione volta ad approvare o a respingere una domanda di approvazione né abbia presentato una richiesta di modifiche o informazioni supplementari entro i termini fissati all’, paragrafi 2, 3 e 6, riguardo a tale domanda.
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