Art. 39
Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
In vigore dal 14 giu 2017
Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
1. Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure amministrative, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:
a)
la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità del soggetto responsabile della violazione;
c)
la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
d)
le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;
e)
l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dal soggetto responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
f)
il livello di cooperazione che il soggetto responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;
g)
le violazioni precedentemente commesse dal soggetto responsabile della violazione;
h)
le misure adottate dal soggetto responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.
2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1129:oj#art-39