Art. 37
Provvedimenti cautelari
In vigore dal 14 giu 2017
Provvedimenti cautelari
1. Quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che l’emittente, l’offerente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato oppure gli intermediari finanziari incaricati dell’offerta pubblica hanno commesso irregolarità o che tali persone hanno violato gli obblighi loro incombenti ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’ESMA.
2. Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro di origine, l’emittente, l’offerente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o gli intermediari finanziari incaricati dell’offerta pubblica di strumenti finanziari perseverano nella violazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’ESMA, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori e ne informa senza indebito ritardo la Commissione e l’ESMA.
3. Qualora un’autorità competente sia in disaccordo su una qualsiasi delle misure adottate da un’altra autorità competente a norma del paragrafo 2, può sottoporre la questione all’ESMA. L’ESMA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1129:oj#art-37