Art. 35

Segreto professionale

In vigore dal 14 giu 2017
Segreto professionale 1.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo quando l’autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere comunicate o che la loro diffusione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari. 2.   Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’autorità competente o per terzi cui le autorità competenti abbiano delegato compiti sono vincolate al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altro soggetto o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1129:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Segreto professionale (Art. 35 Regolamento (UE) 2017/1129) — Testo vigente | Portale Normativo