Art. 34

Cooperazione con l’ESMA

In vigore dal 14 giu 2017
Cooperazione con l’ESMA 1.   Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini del presente regolamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010. 2.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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