Art. 15
Prospetto UE della crescita
In vigore dal 14 giu 2017
Prospetto UE della crescita
1. In caso di offerta pubblica di titoli, i soggetti seguenti possono scegliere di redigere un prospetto UE della crescita in base al regime di informativa proporzionato di cui al presente articolo purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:
a)
PMI;
b)
emittenti, diversi dalle PMI, i cui titoli sono o saranno negoziati in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tali emittenti abbiano una capitalizzazione di borsa media inferiore a 500 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili;
c)
emittenti, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ove le offerte al pubblico di titoli abbiano un corrispettivo totale nell’Unione che non supera 20 000 000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi, e a condizione che tali emittenti non abbiano titoli negoziati in un MTF e durante l’esercizio precedente abbiano avuto in media fino a 499 dipendenti;
d)
offerenti di titoli emessi da emittenti di cui alle lettere a) e b).
Un prospetto UE della crescita ai sensi del regime di informativa proporzionato è un documento in formato standardizzato, scritto in linguaggio semplice e facile da completare per gli emittenti. È composto da una nota di sintesi specifica basata sull’, uno specifico documento di registrazione e una specifica nota informativa sui titoli. Le informazioni fornite nel prospetto UE della crescita sono presentate nella sequenza standardizzata in conformità dell’atto delegato di cui al paragrafo 2.
2. La Commissione, entro il 21 gennaio 2019, adotta atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento specificando il contenuto ridotto e il formato e la sequenza standardizzati del prospetto UE della crescita, nonché il contenuto ridotto e il formato standardizzato della nota di sintesi specifica.
La nota di sintesi specifica non impone oneri o costi aggiuntivi agli emittenti in quanto impone soltanto le pertinenti informazioni già incluse nel prospetto UE della crescita. Nello specificare il formato standardizzato della nota di sintesi specifica, la Commissione calibra i requisiti al fine di assicurare che sia più breve della nota di sintesi di cui all’.
Nello specificare il contenuto ridotto e il formato e la sequenza standardizzati del prospetto UE della crescita, la Commissione calibra i requisiti al fine di concentrarsi su:
a)
le informazioni significative e pertinenti per gli investitori al momento di prendere decisioni di investimento;
b)
l’esigenza di assicurare la proporzionalità tra la dimensione dell’impresa e il costo di elaborazione del prospetto.
Nel fare ciò, la Commissione tiene conto di quanto segue:
a)
l’esigenza di assicurare che il prospetto UE della crescita sia considerevolmente più leggero rispetto al prospetto standard, in termini di oneri amministrativi e finanziari per gli emittenti;
b)
la necessità di agevolare l’accesso delle PMI ai mercati dei capitali e ridurre al minimo i costi a loro carico, assicurando allo stesso tempo che gli investitori possano investire con fiducia in tali imprese;
c)
i diversi tipi di informazioni relativamente ai titoli di capitale e ai titoli diversi dai titoli di capitale necessari agli investitori.
Gli atti delegati si fondano sugli allegati IV e V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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