Art. 14
Regime di informativa semplificata per le emissioni secondarie
In vigore dal 14 giu 2017
Regime di informativa semplificata per le emissioni secondarie
1. In caso di offerta al pubblico di titoli o ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, possono scegliere di redigere un prospetto semplificato secondo il regime di informativa semplificata per le emissioni secondarie i soggetti seguenti:
a)
gli emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi e che emettano titoli fungibili con titoli esistenti emessi in precedenza;
b)
gli emittenti i cui titoli di capitale siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi e che emettano titoli diversi dai titoli di capitale;
c)
gli offerenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi.
Il prospetto semplificato consiste in una nota di sintesi in conformità dell’, uno specifico documento di registrazione che può essere utilizzato dalle persone di cui alle lettere a), b) e c), del primo comma del presente paragrafo e in una specifica nota informativa sui titoli che può essere utilizzata dalle persone di cui alle lettere a) e c) di tale comma.
2. In deroga all’, paragrafo 1, e fatto salvo l’, paragrafo 1, il prospetto semplificato contiene le pertinenti informazioni ridotte necessarie per consentire agli investitori di comprendere:
a)
le prospettive dell’emittente e gli eventuali cambiamenti significativi verificatisi dalla fine dell’ultimo esercizio nell’attività e nella situazione finanziaria dell’emittente e del garante;
b)
i diritti connessi ai titoli;
c)
le ragioni dell’offerta e il suo impatto sull’emittente, nonché sulla sua struttura complessiva del capitale, e l’impiego dei proventi.
Le informazioni contenute nel prospetto semplificato sono scritte e presentate in forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile, e consentono agli investitori di prendere decisioni di investimento informate. Tengono conto anche delle informazioni previste dalla regolamentazione che sono già state comunicate al pubblico a norma della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, e del regolamento (UE) n. 596/2014.
3. La Commissione, entro il 21 gennaio 2019, adotta atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo gli schemi che specificano le informazioni ridotte che devono essere incluse nell’ambito del regime semplificato di informativa di cui al paragrafo 1.
Gli schemi contengono in particolare:
a)
le informazioni finanziarie annuali e semestrali pubblicate nei 12 mesi precedenti l’approvazione del prospetto;
b)
ove applicabile, previsioni e stime degli utili;
c)
una sintesi informativa concisa delle informazioni pertinenti comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 nei 12 mesi precedenti l’approvazione del prospetto;
d)
i fattori di rischio;
e)
per i titoli di capitale, la dichiarazione relativa al capitale circolante, la dichiarazione di mezzi propri e indebitamento, un’informativa su pertinenti conflitti d’interesse e operazioni con parti collegate, principali azionisti e, ove applicabile, informazioni finanziarie proforma.
Nello specificare le informazioni ridotte da includere nell’ambito del regime semplificato di informativa, la Commissione tiene in considerazione l’esigenza di agevolare la raccolta di fondi sui mercati dei capitali e l’importanza di ridurre il costo del capitale. Al fine di evitare l’imposizione di oneri inutili agli emittenti, al momento di specificare le informazioni ridotte, la Commissione tiene anche conto delle informazioni che un emittente è già tenuto a comunicare a norma della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, e del regolamento (UE) n. 596/2014. La Commissione calibra inoltre le informazioni ridotte affinché siano incentrate sulle informazioni pertinenti per le emissioni secondarie e siano proporzionate.
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