Art. 12

Validità del prospetto, del documento di registrazione e del documento di registrazione universale

In vigore dal 14 giu 2017
Validità del prospetto, del documento di registrazione e del documento di registrazione universale 1.   Il prospetto, sia esso un unico documento o un documento composto da documenti distinti, rimane valido per 12 mesi a decorrere dalla sua approvazione ai fini dell’offerta pubblica o dell’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché sia integrato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell’. Se il prospetto è costituito da documenti distinti, il periodo di validità decorre dall’approvazione della nota informativa sui titoli. 2.   Il documento di registrazione che sia stato previamente approvato rimane valido per l’uso come elemento costitutivo del prospetto per 12 mesi a decorrere dall’approvazione. Il termine di validità di tale documento di registrazione non pregiudica la validità del prospetto di cui è parte costitutiva. 3.   Un documento di registrazione universale è valido per l’uso come elemento costitutivo del prospetto per 12 mesi a decorrere dalla sua approvazione ai sensi del primo comma dell’, paragrafo 2 o dal suo deposito ai sensi del secondo comma dell’, paragrafo 2. Il termine di validità di tale documento di registrazione universale non pregiudica la validità del prospetto di cui è elemento costitutivo.
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Validità del prospetto, del documento di registrazione e del documento di registrazione universale (Art. 12 Regolamento (UE) 2017/1129) — Testo vigente | Portale Normativo