Art. 23

Supplementi del prospetto

In vigore dal 14 giu 2017
Supplementi del prospetto 1.   Qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei titoli e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato è menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto. Il supplemento è approvato secondo le stesse modalità del prospetto entro un massimo di cinque giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale a norma dell’. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento del prospetto. 2.   Se il prospetto si riferisce all’offerta pubblica di titoli, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevante ai sensi del paragrafo 1 siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall’emittente o dall’offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca dell’accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento. Il supplemento contiene una dichiarazione in evidenza riguardante il diritto di revoca, che precisa: a) che il diritto di revoca è concesso solo agli investitori che avevano già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento e se i titoli non erano ancora stati consegnati agli investitori nel momento in cui il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevante era emerso o era stato rilevato; b) il periodo in cui gli investitori possono esercitare il diritto di revoca; e c) il soggetto al quale possono rivolgersi gli investitori se desiderano esercitare il diritto di revoca. 3.   Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, quest’ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterebbe nell’esercizio del diritto di revocare l’accettazione. L’intermediario finanziario contatta gli investitori il giorno in cui il supplemento è pubblicato. Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti direttamente dall’emittente, quest’ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso essi potrebbero avere il diritto di revocare l’accettazione. 4.   Nel caso in cui l’emittente prepari un supplemento riguardante informazioni contenute nel prospetto di base che si riferiscono soltanto a una o a diverse emissioni specifiche, il diritto che l’investitore ha di revocare l’accettazione a norma del paragrafo 2 si applica solo all’emissione o alle emissioni pertinenti e non ad altre emissioni di titoli oggetto del prospetto di base. 5.   Ove il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevanti di cui al paragrafo 1 riguardi soltanto le informazioni contenute in un documento di registrazione o in un documento di registrazione universale e che tale documento di registrazione o un documento di registrazione universale sia utilizzato contemporaneamente come parte costitutiva di più prospetti, è redatto ed approvato un unico supplemento. In tal caso, il supplemento menziona tutti i prospetti a cui si riferisce. 6.   In sede di controllo del supplemento prima dell’approvazione, l’autorità competente può chiedere che vi sia inclusa in un allegato la versione consolidata del prospetto, del documento di registrazione o del documento di registrazione universale cui si riferisce, ove tale versione consolidata sia necessaria al fine di garantire la comprensibilità delle informazioni fornite nel prospetto. Tale richiesta è considerata una richiesta di informazioni supplementari a norma dell’, paragrafo 4. Un emittente può comunque includere in un allegato al prospetto la versione consolidata del prospetto, del documento di registrazione o del documento di registrazione universale. 7.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le situazioni in cui un fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel prospetto richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 luglio 2018. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni

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