Art. 17
Prezzo d’offerta definitivo e quantità di titoli definitivi
In vigore dal 14 giu 2017
Prezzo d’offerta definitivo e quantità di titoli definitivi
1. Qualora il prezzo d’offerta definitivo e/o la quantità di titoli definitiva da offrire al pubblico, sotto forma di numero di titoli o importo nominale aggregato, non possano essere inclusi nel prospetto:
a)
l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione dei titoli può essere revocata entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sono depositati il prezzo d’offerta definitivo e/o la quantità di titoli da offrire al pubblico, oppure
b)
il prospetto indica quanto segue:
i)
il prezzo massimo e/o o la quantità massima di titoli, per quanto disponibili; oppure
ii)
i metodi di valutazione e i criteri, e/o le condizioni, in base ai quali deve essere determinato il prezzo d’offerta definitivo, nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati.
2. I dati relativi al prezzo d’offerta definitivo e alla quantità di titoli definitiva sono depositati presso l’autorità competente dello Stato membro di origine e resi disponibili al pubblico secondo le modalità di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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