Art. 17

Prezzo d’offerta definitivo e quantità di titoli definitivi

In vigore dal 14 giu 2017
Prezzo d’offerta definitivo e quantità di titoli definitivi 1.   Qualora il prezzo d’offerta definitivo e/o la quantità di titoli definitiva da offrire al pubblico, sotto forma di numero di titoli o importo nominale aggregato, non possano essere inclusi nel prospetto: a) l’accettazione dell’acquisto o della sottoscrizione dei titoli può essere revocata entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sono depositati il prezzo d’offerta definitivo e/o la quantità di titoli da offrire al pubblico, oppure b) il prospetto indica quanto segue: i) il prezzo massimo e/o o la quantità massima di titoli, per quanto disponibili; oppure ii) i metodi di valutazione e i criteri, e/o le condizioni, in base ai quali deve essere determinato il prezzo d’offerta definitivo, nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati. 2.   I dati relativi al prezzo d’offerta definitivo e alla quantità di titoli definitiva sono depositati presso l’autorità competente dello Stato membro di origine e resi disponibili al pubblico secondo le modalità di cui all’, paragrafo 2.
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