Art. 19

Inclusione delle informazioni mediante riferimento

In vigore dal 14 giu 2017
Inclusione delle informazioni mediante riferimento 1.   Le informazioni possono essere incluse nel prospetto mediante riferimento qualora siano state previamente o simultaneamente pubblicate elettronicamente, siano redatte in una lingua conforme ai requisiti di cui all’ e siano contenute in uno dei seguenti documenti: a) documenti che sono stati approvati da un’autorità competente o depositati presso quest’ultima, in conformità al presente regolamento o alla direttiva 2003/71/CE; b) documenti di cui all’, paragrafo 4, lettere da f) a i), e all’, paragrafo 5, primo comma, lettere da e) a h) e lettera j), punto v); c) informazioni previste dalla regolamentazione; d) informazioni finanziarie annuali e infrannuali; e) relazioni di revisione e bilanci; f) relazioni sulla gestione di cui al capo 5 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22); g) relazioni sul governo societario di cui all’ della direttiva 2013/34/UE; h) relazioni sulla determinazione del valore di un attivo o di una società; i) relazioni sulle retribuzioni di cui all’articolo 9 ter della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23); j) relazioni annuali o qualsiasi informazione prescritta ai sensi degli della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24); k) statuti e atti costitutivi. Tali informazioni sono le più recenti a disposizione dell’emittente. Se solo alcune parti di un documento sono incluse mediante riferimento, nel prospetto è inclusa una dichiarazione indicante che le parti non incluse non sono pertinenti per l’investitore oppure sono trattate altrove nel prospetto. 2.   Nell’includere informazioni mediante riferimento, gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato garantiscono l’accessibilità delle informazioni. In particolare, il prospetto include una tabella di corrispondenza che consenta agli investitori di individuare agevolmente gli specifici elementi di informazione e contiene collegamenti ipertestuali a tutti i documenti contenenti informazioni incluse mediante riferimento. 3.   Ove possibile unitamente alla prima bozza di prospetto presentata all’autorità competente, e in ogni caso durante il processo di riesame del prospetto, l’emittente, l’offerente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato trasmette in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno tutte le informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento, a meno che tali informazioni siano già state approvate o depositate presso l’autorità competente che approva il prospetto. 4.   L’ESMA può elaborare o, se la Commissione lo richiede, sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione per aggiornare l’elenco dei documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo, integrandolo con ulteriori tipi di documenti che debbono essere depositati presso un’autorità pubblica o approvati da un’autorità pubblica a norma del diritto dell’Unione. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Inclusione delle informazioni mediante riferimento (Art. 19 Regolamento (UE) 2017/1129) — Testo vigente | Portale Normativo