Art. 32
Poteri delle autorità competenti
In vigore dal 14 giu 2017
Poteri delle autorità competenti
1. Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:
a)
esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari se ciò è necessario per la tutela degli investitori;
b)
esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e le persone che li controllano o che sono da essi controllate trasmettano informazioni e documenti;
c)
esigere che i revisori dei conti e i dirigenti degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, come pure gli intermediari finanziari incaricati dell’offerta pubblica di strumenti finanziari o della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, forniscano informazioni;
d)
sospendere l’offerta pubblica di strumenti finanziari o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;
e)
vietare o sospendere la pubblicità o esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o i pertinenti intermediari finanziari cessino o sospendano la pubblicità per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo per ritenere che il presente regolamento sia stato violato;
f)
vietare l’offerta pubblica di strumenti finanziari o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato se accertano che il presente regolamento è stato violato o hanno ragionevole motivo di sospettare che potrebbe essere violato;
g)
sospendere o imporre ai mercati regolamentati, agli MTF o agli OTF interessati a sospendere la negoziazione in un mercato regolamentato, in un MTF, o in OTF per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se hanno ragionevole motivo di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;
h)
vietare la negoziazione in un mercato regolamentato, un MTF o un OTF se accertano che le il regolamento sia stato violato;
i)
rendere pubblico il fatto che un emittente, un offerente o un soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non ottempera ai suoi obblighi;
j)
sospendere il controllo dei prospetti presentati per approvazione o sospendere o limitare l’offerta pubblica di strumenti finanziari o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato nel caso in cui l’autorità competente si avvale del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati;
k)
rifiutare l’approvazione di un prospetto redatto da un determinato emittente, offerente o soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato per un massimo di cinque anni, qualora tale emittente, offerente o soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato abbia ripetutamente e gravemente violato il presente regolamento;
l)
rendere pubbliche, o esigere che l’emittente renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che possano influire sulla valutazione dei titoli offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato al fine di assicurare la tutela degli investitori o il regolare funzionamento del mercato;
m)
sospendere o imporre ai mercati regolamentati, agli MTF o agli OTF interessati di sospendere la negoziazione dei titoli se, a loro giudizio, la situazione dell’emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori;
n)
eseguire ispezioni o indagini in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati relativi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano essere pertinenti per dimostrare una violazione del presente regolamento.
Se necessario, in base alla legislazione nazionale, l’autorità competente può chiedere all’organo giurisdizionale competente di decidere in merito all’esercizio dei poteri di cui al primo comma.
Ove l’approvazione del prospetto sia stata rifiutata a norma della lettera k) del primo comma, l’autorità competente ne informa l’ESMA, che a sua volta informa le autorità competenti degli altri Stati membri.
In conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA è autorizzata a partecipare a ispezioni in loco di cui alla lettera n) del primo comma qualora tali ispezioni siano effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.
2. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 con le seguenti modalità:
a)
direttamente;
b)
in collaborazione con altre autorità;
c)
sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;
d)
rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
3. Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari relative alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di una società che recepiscono la direttiva 2004/25/CE, la quale prevede obblighi supplementari oltre agli obblighi del presente regolamento.
5. La segnalazione di informazioni all’autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.
6. I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano la possibilità di uno Stato membro di concludere accordi giuridici e amministrativi distinti per territori europei d’oltremare per le cui relazioni esterne lo Stato membro è responsabile.
Storico versioni
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