Art. 30
Cooperazione con paesi terzi
In vigore dal 14 giu 2017
Cooperazione con paesi terzi
1. Ai fini dell’ e, ove ritenuto necessario, dell’, le autorità competenti degli Stati membri concludono accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni con tali autorità di vigilanza e all’applicazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento nei paesi terzi, a meno che il paese terzo, in conformità di un atto delegato vigente adottato dalla Commissione a norma dell’ della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), sia sull’elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo che presentano minacce significative per il sistema finanziario dell’Unione. Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficace di informazioni che consenta alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.
Un’autorità competente informa l’ESMA e le altre autorità competenti quando intende concludere un accordo di questo tipo.
2. Ai fini dell’ e, ove ritenuto necessario, dell’, l’ESMA facilita e coordina l’elaborazione degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.
Inoltre, ove necessario, l’ESMA agevola e coordina lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che possono essere rilevanti ai fini dell’adozione di misure a titolo degli .
3. Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo quando il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’. Tale scambio di informazioni deve essere finalizzato all’esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.
4. L’ESMA può elaborare o, se la Commissione lo richiede, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire il contenuto minimo degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1 e il modello di documento da utilizzare a tal fine.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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