Art. 31
Autorità competenti
In vigore dal 14 giu 2017
Autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro designa un’unica autorità amministrativa competente, responsabile dell’espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento e di assicurare l’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri informano di tale designazione la Commissione, l’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri.
L’autorità competente è indipendente dai partecipanti al mercato.
2. Gli Stati membri possono consentire alla loro autorità competente di delegare a terzi il compito della pubblicazione elettronica dei prospetti approvati e dei relativi documenti.
Qualsiasi siffatta delega di compiti avviene mediante una decisione specifica che indica:
a)
i compiti da svolgere e le condizioni alle quali devono essere svolti;
b)
una clausola che obbliga il terzo in questione ad agire e organizzarsi in modo da evitare conflitti di interesse e assicurare che le informazioni ottenute nello svolgimento dei compiti delegati non siano utilizzate impropriamente o per ostacolare la concorrenza; e
c)
tutti gli accordi conclusi tra l’autorità competente e il terzo al quale sono delegati i compiti.
La responsabilità finale della vigilanza sul rispetto del presente regolamento e dell’approvazione del prospetto spetta all’autorità competente designata a norma del paragrafo 1.
Gli Stati membri informano la Commissione, l’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri delle decisioni di delega di compiti di cui al secondo comma, comprese le condizioni precise che disciplinano tale delega.
3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano la possibilità di uno Stato membro di concludere accordi giuridici e amministrativi distinti per territori europei d’oltremare per le cui relazioni esterne lo Stato membro è responsabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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