Art. 11
Funzioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 11 mag 2016
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a)
adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e conformemente all', un documento contenente la programmazione pluriennale di Europol e il programma di lavoro annuale di Europol per l'anno successivo;
b)
adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il bilancio annuale di Europol ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di Europol a norma del capo X;
c)
adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol e, entro il 1o luglio dell'anno successivo, la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;
d)
adotta le regole finanziarie applicabili a Europol conformemente all';
e)
adotta una strategia antifrode interna, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
f)
adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, anche con riferimento alla loro dichiarazione di interessi;
g)
ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale Europol, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);
h)
adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
i)
adotta norme interne concernenti la procedura di selezione del direttore esecutivo, incluse le norme sulla composizione del comitato di selezione che ne garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità;
j)
propone al Consiglio una rosa di candidati alle cariche di direttore esecutivo e vicedirettori esecutivi e, se del caso, propone al Consiglio di prorogarne il mandato o che siano rimossi dall'incarico, a norma degli ;
k)
stabilisce indicatori di risultato e controlla l'operato del direttore esecutivo, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;
l)
nomina un responsabile della protezione dei dati, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
m)
nomina un contabile, che è soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti ed è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
n)
crea, se del caso, una struttura di revisione contabile interna;
o)
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di revisione contabile e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF e del GEPD;
p)
definisce i criteri di valutazione per la relazione annuale ai sensi dell', paragrafo 11;
q)
adotta orientamenti volti a specificare ulteriormente le procedure per il trattamento di informazioni da parte di Europol a norma dell' e previa consultazione del GEPD;
r)
decide in merito alla conclusione di accordi di lavoro e intese amministrative ai sensi dell', paragrafo 4, e dell', paragrafo 1;
s)
decide, tenuto conto delle esigenze sia operative che finanziarie, in merito alla creazione delle strutture interne di Europol, compresi i centri specializzati dell'Unione di cui all', paragrafo 1, lettera l), su proposta del direttore esecutivo;
t)
adotta il proprio regolamento interno, comprese disposizioni relative ai compiti e al funzionamento del proprio segretariato;
u)
adotta, se del caso, altre regolamentazioni interne.
2. Qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento dei compiti di Europol, il consiglio di amministrazione può proporre al Consiglio di attirare l'attenzione della Commissione sulla necessità di una decisione di adeguatezza ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), o di una raccomandazione per una decisione che autorizzi l'avvio di negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b).
3. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull', paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull' del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni alle quali tale delega di poteri può essere sospesa. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente, mediante decisione, la delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e ogni eventuale subdelega degli stessi, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
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