Art. 7
Unità nazionali Europol
In vigore dal 11 mag 2016
Unità nazionali Europol
1. Gli Stati membri ed Europol cooperano tra loro nello svolgimento dei loro rispettivi compiti previsti dal presente regolamento.
2. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale che funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti di tale Stato membro. Ogni Stato membro nomina un funzionario a capo della propria unità nazionale.
3. Ciascuno Stato membro assicura che la propria unità nazionale sia competente ai sensi del diritto nazionale a svolgere i compiti assegnati alle unità nazionali dal presente regolamento e, in particolare, che abbia accesso ai dati nazionali sull'attività di contrasto e ad altri dati pertinenti necessari per la cooperazione con Europol.
4. Ciascuno Stato membro determina l'organizzazione e il personale della propria unità nazionale conformemente al proprio diritto nazionale.
5. In conformità del paragrafo 2, l'unità nazionale funge da organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti dello Stato membro. Tuttavia, fatte salve le condizioni stabilite dagli Stati membri, compreso il coinvolgimento preliminare dell'unità nazionale, gli Stati membri possono autorizzare contatti diretti tra le loro autorità competenti ed Europol. L'unità nazionale riceve nel contempo da Europol qualsiasi informazione scambiata nei contatti diretti tra Europol e le autorità competenti, a meno che non indichi di non averne necessità.
6. Ogni Stato membro, tramite la propria unità nazionale o, fatto salvo il paragrafo 5, un'autorità competente, provvede in particolare a:
a)
fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese informazioni relative alle forme di criminalità la cui prevenzione o lotta sono considerate prioritarie dall'Unione;
b)
garantire l'effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità nazionali competenti interessate;
c)
promuovere la conoscenza delle attività di Europol;
d)
garantire, in conformità dell', paragrafo 5, lettera a), che la fornitura di informazioni a Europol abbia luogo nel rispetto del diritto nazionale.
7. Fatta salva l'assunzione delle proprie responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della sicurezza interna, gli Stati membri non sono tenuti, in singoli casi concreti, a fornire informazioni ai sensi del paragrafo 6, lettera a), qualora ciò:
a)
sia contrario agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro in questione;
b)
comprometta il successo di indagini in corso o la sicurezza di una persona; oppure
c)
implichi la divulgazione di informazioni riguardanti servizi o specifiche attività di intelligence nel settore della sicurezza nazionale.
Tuttavia, gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire le informazioni non appena queste non rientrino più nell'ambito del primo comma, lettere a), b) o c).
8. Gli Stati membri provvedono affinché le loro unità di informazione finanziaria istituite ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) siano autorizzate a cooperare con Europol, tramite le loro unità nazionali, alla conduzione di analisi, nei limiti dei loro mandati e competenze.
9. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, in particolare per discutere e risolvere i problemi che si pongono nel quadro della cooperazione operativa con Europol.
10. Le spese sostenute dalle unità nazionali per comunicare con Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate a Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.
11. Europol redige una relazione annuale sulle informazioni fornite da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 6, lettera a), sulla base di criteri di valutazione quantitativi e qualitativi definiti dal consiglio di amministrazione. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Storico versioni
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