Art. 8
Ufficiali di collegamento
In vigore dal 11 mag 2016
Ufficiali di collegamento
1. Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Salva diversa disposizione del presente regolamento, gli ufficiali di collegamento sono soggetti al diritto nazionale dello Stato membro che li ha distaccati.
2. Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli uffici nazionali di collegamento presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di rappresentare gli interessi di queste ultime nell'ambito di Europol conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che li ha distaccati e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol.
3. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra Europol e il loro Stato membro.
4. Gli ufficiali di collegamento collaborano, conformemente al proprio diritto nazionale, allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per tali scambi bilaterali può essere usata l'infrastruttura di Europol, conformemente al diritto nazionale, anche per forme di criminalità che esulano dall'ambito degli obiettivi di Europol. Tutti gli scambi di informazioni avvengono in conformità del diritto nazionale e dell'Unione.
5. Il consiglio d'amministrazione stabilisce i diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente all', paragrafo 2.
6. Europol provvede affinché gli ufficiali di collegamento siano pienamente informati e associati a tutte le sue attività, nella misura necessaria per lo svolgimento dei loro compiti.
7. Europol si fa carico dei costi necessari per mettere a disposizione degli Stati membri, nel suo edificio, i locali necessari e il supporto adeguato per l'espletamento delle funzioni degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse al distacco degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro che li distacca, incluse quelle per la loro attrezzatura, salva diversa decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su raccomandazione del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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