Art. 6
Richiesta di Europol di avviare un'indagine penale
In vigore dal 11 mag 2016
Richiesta di Europol di avviare un'indagine penale
1. Nei casi specifici in cui ritiene che debba essere avviata un'indagine penale su un reato rientrante nell'ambito dei suoi obiettivi, Europol chiede alle autorità competenti degli Stati membri interessati, tramite le unità nazionali, di avviare, svolgere o coordinare tale indagine penale.
2. Le unità nazionali informano senza indugio Europol in merito alla decisione delle autorità competenti degli Stati membri riguardante la richiesta formulata ai sensi del paragrafo 1.
3. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro decidano di non dar seguito a una richiesta di Europol ai sensi del paragrafo 1, ne comunicano i motivi a Europol, senza ingiustificato ritardo e preferibilmente entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, i motivi possono non essere rivelati qualora la loro divulgazione:
a)
sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato; oppure
b)
comprometterebbe il successo di indagini in corso o la sicurezza di una persona.
4. Europol informa immediatamente Eurojust delle richieste formulate ai sensi del paragrafo 1 e delle decisioni prese da un'autorità competente di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:794:oj#art-6