Art. 5

Partecipazione alle squadre investigative comuni

In vigore dal 11 mag 2016
Partecipazione alle squadre investigative comuni 1.   Il personale Europol può partecipare alle attività delle squadre investigative comuni che si occupano di forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. L'accordo relativo alla costituzione di una squadra investigativa comune stabilisce le condizioni di partecipazione alla stessa da parte di personale Europol e comprende le informazioni sulle norme in materia di responsabilità. 2.   Entro i limiti del diritto degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune, il personale Europol può prestare assistenza in tutte le attività e tutti gli scambi d'informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune. 3.   Il personale Europol che partecipa a una squadra investigativa comune può fornire a tutti i membri della squadra, in conformità del presente regolamento, le necessarie informazioni trattate da Europol per le finalità di cui all', paragrafo 2. Europol ne informa contemporaneamente le unità nazionali degli Stati membri rappresentati nella squadra e quelle degli Stati membri che hanno fornito le informazioni. 4.   Le informazioni ottenute dal personale Europol mentre partecipa alla squadra investigativa comune possono essere trattate da Europol, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, per le finalità di cui all', paragrafo 2, alle condizioni previste dal presente regolamento. 5.   Qualora Europol abbia motivo di ritenere che la costituzione di una squadra investigativa comune apporti valore aggiunto a un'indagine, può proporla agli Stati membri interessati e adottare le misure per aiutarli a costituirla.
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