Art. 18
Finalità delle attività di trattamento delle informazioni
In vigore dal 11 mag 2016
Finalità delle attività di trattamento delle informazioni
1. Nella misura in cui è necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui all', Europol può trattare informazioni, inclusi dati personali.
2. I dati personali possono essere trattati solo a fini di:
a)
controlli incrociati diretti a identificare collegamenti o altri nessi pertinenti tra informazioni concernenti:
i)
persone sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;
ii)
persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol;
b)
analisi strategiche o tematiche;
c)
analisi operative;
d)
facilitazione dello scambio d'informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali.
3. Il trattamento a fini di analisi operative di cui al paragrafo 2, lettera c), è effettuato per mezzo di progetti di analisi operativa ai quali si applicano le seguenti salvaguardie specifiche:
a)
per ogni nuovo progetto di analisi operativa, il direttore esecutivo definisce la finalità specifica, le categorie di dati personali e le categorie di interessati, i partecipanti, la durata della conservazione e le condizioni di accesso, di trasferimento e di uso dei dati interessati e ne informa il consiglio di amministrazione e il GEPD;
b)
i dati personali possono essere raccolti e trattati solo per la finalità del progetto di analisi operativa specificato. Qualora si constati che i dati personali possono essere utili per un altro progetto di analisi operativa, l'ulteriore trattamento dei dati personali in questione è consentito solo nella misura in cui un tale ulteriore trattamento sia necessario e proporzionato e i dati personali siano compatibili con le disposizioni di cui al punto a) che si applicano all'altro progetto di analisi;
c)
solo il personale autorizzato può accedere ai dati relativi al progetto interessato e trattarli.
4. I trattamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono effettuati nel rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati previste dal presente regolamento. Europol documenta opportunamente tali trattamenti. La documentazione è messa a disposizione, su richiesta, del responsabile della protezione dei dati e del GEPD a scopo di verifica della liceità dei trattamenti.
5. Le categorie di dati personali e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere raccolti e trattati per ciascuna finalità di cui al paragrafo 2 sono elencate nell'allegato II.
6. Europol può trattare temporaneamente i dati al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e, in caso affermativo, per quale delle finalità di cui al paragrafo 2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione del GEPD, specifica ulteriormente le condizioni relative al trattamento di tali dati, in particolare riguardo all'accesso ai dati, al loro uso e ai termini per la loro conservazione e cancellazione, che non può superare i sei mesi, tenuto debito conto dei principi di cui all'.
7. Il consiglio di amministrazione, previa consultazione del GEPD, adotta, se del caso, orientamenti volti a specificare ulteriormente le procedure per il trattamento di informazioni per le finalità di cui al paragrafo 2 in conformità dell', paragrafo 1, lettera q).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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