Art. 28
Principi generali di protezione dei dati
In vigore dal 11 mag 2016
Principi generali di protezione dei dati
1. I dati personali devono essere:
a)
trattati in modo corretto e lecito;
b)
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; il trattamento successivo dei dati personali per scopi storici, statistici o di ricerca scientifica non è ritenuto incompatibile, purché Europol fornisca garanzie adeguate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini;
c)
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
d)
esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare senza indugio i dati inesatti, tenendo conto delle finalità per le quali sono trattati;
e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; e
f)
trattati in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali.
2. Europol rende accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e ai mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti.
Storico versioni
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