Art. 29
Valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni
In vigore dal 11 mag 2016
Valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni
1. L'affidabilità della fonte delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione della fonte:
A) non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure l'informazione è fornita da una fonte che in passato ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;
B) l'informazione è pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
C) l'informazione è pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
X) l'affidabilità della fonte non può essere valutata.
2. L'esattezza delle informazioni che provengono da uno Stato membro è valutata per quanto possibile dallo Stato membro che le ha fornite sulla base dei seguenti codici di valutazione dell'informazione:
1) l'informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;
2) l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che l'ha fornita;
3) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avvalorata da altre informazioni già registrate;
4) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avvalorata.
3. Se, sulla base delle informazioni già in suo possesso, Europol giunge alla conclusione che la valutazione di cui al paragrafo 1 o 2 deve essere rettificata, ne informa lo Stato membro interessato e cerca di concordare una modifica da apportare alla valutazione. Senza tale accordo Europol non può modificare la valutazione.
4. Se riceve da uno Stato membro informazioni non corredate di una valutazione di cui al paragrafo 1 o 2, Europol cerca di stabilire l'affidabilità della fonte o l'esattezza dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso. La valutazione di dati e informazioni specifici ha luogo di concerto con lo Stato membro che li ha forniti. Uno Stato membro e Europol possono anche convenire, in termini generali, le modalità di valutazione di tipi specifici di dati e di fonti specifiche. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in un caso specifico o qualora non sussista un accordo in termini generali, Europol valuta l'informazione o i dati e assegna a tali informazioni o dati il codice di valutazione X) di cui al paragrafo 1 e il codice di valutazione 4) di cui al paragrafo 2.
5. Il presente articolo si applica per analogia quando Europol riceve dati o informazioni da un organismo dell'Unione, un paese terzo, un'organizzazione internazionale o una parte privata.
6. L'informazione che proviene da una fonte accessibile al pubblico è valutata da Europol secondo i codici di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.
7. Quando l'informazione risulta da un'analisi effettuata da Europol nello svolgimento dei suoi compiti, Europol valuta tale informazione conformemente al presente articolo e di concerto con gli Stati membri partecipanti all'analisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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