Art. 27
Informazioni provenienti da persone private
In vigore dal 11 mag 2016
Informazioni provenienti da persone private
1. Nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, Europol può ricevere e trattare le informazioni provenienti da persone private. Europol può trattare i dati personali provenienti da persone private solo a condizione che siano pervenuti attraverso:
a)
un'unità nazionale conformemente al diritto nazionale;
b)
il punto di contatto di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale con cui Europol ha concluso, anteriormente al 1o maggio 2017, un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali ai sensi dell' della decisione 2009/371/GAI; oppure
c)
un'autorità di un paese terzo o un'organizzazione internazionale che forma oggetto di una decisione di adeguatezza ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), o con cui l'Unione ha concluso un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE.
2. Le informazioni ricevute, compresi i dati personali, provenienti da persone private residenti in un paese terzo con cui non è stato concluso un accordo internazionale sulla base dell' della decisione 2009/371/GAI o dell'articolo 218 TFUE, o che non forma oggetto di una decisione di adeguatezza ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento possono essere trasmesse da Europol solo ad uno Stato membro o ad un paese terzo interessato con cui sia stato concluso un tale accordo internazionale.
3. Se i dati personali ricevuti influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa immediatamente l'unità nazionale dello Stato membro in questione.
4. Europol non contatta persone private per reperire informazioni.
5. Fatti salvi gli , Europol non può trasferire dati personali a persone private.
Storico versioni
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