Art. 36
Diritto di accesso dell'interessato
In vigore dal 11 mag 2016
Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha diritto, a intervalli ragionevoli, di ottenere informazioni per sapere se i dati personali che lo riguardano sono trattati da Europol.
2. Fatto salvo il paragrafo 5, Europol fornisce all'interessato le seguenti informazioni:
a)
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano;
b)
informazioni relative almeno alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati, ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui sono comunicati i dati;
c)
la comunicazione in forma intelligibile dei dati oggetto del trattamento nonché di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
d)
l'indicazione della base giuridica per il trattamento dei dati;
e)
il previsto periodo per il quale saranno conservati i dati personali;
f)
l'esistenza del diritto di richiedere a Europol la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali riguardanti l'interessato.
3. L'interessato che desideri esercitare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano può presentare, senza incorrere in costi eccessivi, un'apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta. Tale autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio e in ogni caso entro un mese dal ricevimento.
4. Europol accusa ricezione della domanda di cui al paragrafo 3. Europol risponde alla domanda senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro tre mesi dalla ricezione della domanda dell'autorità nazionale.
5. Europol consulta le autorità competenti degli Stati membri, in conformità delle condizioni di cui all', paragrafo 5, e il fornitore dei dati interessato sulla decisione da prendere. La decisione di accesso ai dati personali è subordinata alla stretta cooperazione tra Europol e gli Stati membri e il fornitore dei dati direttamente interessato dall'accesso dell'interessato ai dati. Se uno Stato membro o il fornitore dei dati si oppone alla risposta proposta da Europol, comunica la motivazione a Europol in conformità del presente articolo, paragrafo 6. Europol tiene nella massima considerazione tali opposizioni. Europol comunica successivamente la sua decisione alle autorità competenti interessate, in conformità delle condizioni di cui all', paragrafo 5, e al fornitore dei dati.
6. La comunicazione di informazioni in risposta alle domande di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata o limitata ove tale rifiuto o limitazione costituisca una misura necessaria per:
a)
consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol;
b)
tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico o prevenire attività criminali;
c)
garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa; oppure
d)
proteggere i diritti e le libertà di terzi.
Nel valutare l'applicabilità di un'esenzione alla norma che richiede la comunicazione di informazioni, si tiene conto dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato.
7. Europol informa per iscritto l'interessato dell'eventuale rifiuto o limitazione dell'accesso, dei relativi motivi e del diritto di proporre reclamo al GEPD. Qualora la comunicazione di tali informazioni privi d'effetto il paragrafo 6, Europol si limita a comunicare all'interessato di aver effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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