Art. 34
Notificazione di una violazione dei dati personali alle autorità interessate
In vigore dal 11 mag 2016
Notificazione di una violazione dei dati personali alle autorità interessate
1. In caso di violazione dei dati personali, Europol notifica senza ingiustificato ritardo la violazione al GEPD e alle autorità competenti degli Stati membri interessati, in conformità delle condizioni stabilite all', paragrafo 5, nonché al fornitore dei dati interessato.
2. La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:
a)
descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile e appropriato, le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione;
b)
descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
c)
descrivere le misure proposte o adottate da Europol per porre rimedio alla violazione dei dati personali; e
d)
ove opportuno, elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali.
3. Europol documenta le violazioni dei dati personali, inclusi i fatti relativi alla violazione, i suoi effetti e le misure correttive adottate, consentendo in tal modo al GEPD di verificare la conformità con il presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:794:oj#art-34