Art. 32
Sicurezza del trattamento
In vigore dal 11 mag 2016
Sicurezza del trattamento
1. Europol mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, da comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.
2. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati, Europol e ciascuno Stato membro mettono in atto misure dirette a:
a)
negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature);
b)
impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
c)
impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione);
d)
impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori);
e)
garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);
f)
garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organismi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione);
g)
garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell'introduzione);
h)
garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati sono stati consultati, da quale membro del personale e in quale momento (registro di accesso);
i)
impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);
j)
garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino); e
k)
garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).
3. Europol e gli Stati membri stabiliscono meccanismi per garantire che le esigenze della sicurezza siano prese in considerazione oltre i limiti dei sistemi d'informazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:794:oj#art-32