Art. 32

Sicurezza del trattamento

In vigore dal 11 mag 2016
Sicurezza del trattamento 1.   Europol mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, da comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato. 2.   Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati, Europol e ciascuno Stato membro mettono in atto misure dirette a: a) negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature); b) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati); c) impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione); d) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori); e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati); f) garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organismi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione); g) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell'introduzione); h) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati sono stati consultati, da quale membro del personale e in quale momento (registro di accesso); i) impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto); j) garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino); e k) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità). 3.   Europol e gli Stati membri stabiliscono meccanismi per garantire che le esigenze della sicurezza siano prese in considerazione oltre i limiti dei sistemi d'informazione.
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