Art. 35
Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato
In vigore dal 11 mag 2016
Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato
1. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, qualora la violazione dei dati personali di cui all' sia suscettibile di ledere gravemente i diritti e le libertà dell'interessato, Europol comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive, ove possibile, la natura della violazione dei dati personali, elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione e riporta l'identità e i recapiti del responsabile della protezione dei dati.
3. Nel caso in cui Europol non disponga dei recapiti dell'interessato in questione, al fornitore dei dati è chiesto di comunicare all'interessato la violazione dei dati personali e di informare Europol della decisione presa. Gli Stati membri che forniscono i dati comunicano la violazione all'interessato secondo le procedure previste dal diritto nazionale.
4. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se:
a)
Europol ha applicato ai dati personali oggetto della violazione misure tecnologiche di protezione appropriate che rendano i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi;
b)
Europol ha successivamente adottato misure atte a far sì che i diritti e le libertà dell'interessato non rischino più di essere gravemente pregiudicati; oppure
c)
tale comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati, in particolare a motivo del numero di casi in questione. In una simile circostanza, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile che informi gli interessati in questione con analoga efficacia.
5. La comunicazione all'interessato può essere rinviata, limitata o omessa nel caso in cui ciò costituisca una misura necessaria, tenuto debito conto dei legittimi interessi dell'interessato:
a)
per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
b)
per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
c)
per proteggere la sicurezza pubblica e nazionale;
d)
per proteggere i diritti e le libertà di terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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