Art. 35 · Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

Art. 35

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

In vigore dal 11 mag 2016
Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato 1.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, qualora la violazione dei dati personali di cui all' sia suscettibile di ledere gravemente i diritti e le libertà dell'interessato, Europol comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo. 2.   La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive, ove possibile, la natura della violazione dei dati personali, elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione e riporta l'identità e i recapiti del responsabile della protezione dei dati. 3.   Nel caso in cui Europol non disponga dei recapiti dell'interessato in questione, al fornitore dei dati è chiesto di comunicare all'interessato la violazione dei dati personali e di informare Europol della decisione presa. Gli Stati membri che forniscono i dati comunicano la violazione all'interessato secondo le procedure previste dal diritto nazionale. 4.   Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se: a) Europol ha applicato ai dati personali oggetto della violazione misure tecnologiche di protezione appropriate che rendano i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi; b) Europol ha successivamente adottato misure atte a far sì che i diritti e le libertà dell'interessato non rischino più di essere gravemente pregiudicati; oppure c) tale comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati, in particolare a motivo del numero di casi in questione. In una simile circostanza, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile che informi gli interessati in questione con analoga efficacia. 5.   La comunicazione all'interessato può essere rinviata, limitata o omessa nel caso in cui ciò costituisca una misura necessaria, tenuto debito conto dei legittimi interessi dell'interessato: a) per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; b) per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali; c) per proteggere la sicurezza pubblica e nazionale; d) per proteggere i diritti e le libertà di terzi.
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