Art. 37
Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione dell'accesso
In vigore dal 11 mag 2016
Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione dell'accesso
1. L'interessato che abbia avuto accesso ai dati personali che lo riguardano trattati da Europol a norma dell' ha il diritto di chiedere a Europol, tramite l'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta, che i dati personali che lo riguardano detenuti da Europol siano rettificati se inesatti e siano completati o aggiornati. Tale autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio e in ogni caso entro un mese dal ricevimento.
2. L'interessato che abbia avuto accesso ai dati personali che lo riguardano trattati da Europol a norma dell' ha il diritto di chiedere a Europol, tramite l'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta, che i dati personali che lo riguardano detenuti da Europol siano cancellati se non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati. Tale autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio e in ogni caso entro un mese dal ricevimento.
3. Anziché cancellarli, Europol limita l'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 se sussistono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere i legittimi interessi dell'interessato. I dati ai quali l'accesso è limitato sono trattati per la sola finalità che ne ha impedito la cancellazione.
4. Se i dati personali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 detenuti da Europol sono stati forniti da paesi terzi, organizzazioni internazionali o organismi dell'Unione, o sono stati forniti direttamente da parti private o reperiti da Europol da fonti accessibili al pubblico oppure sono il risultato di analisi di Europol, quest'ultima provvede alla loro rettifica, alla loro cancellazione o alla limitazione dell'accesso agli stessi e ne informa, se del caso, i fornitori dei dati.
5. Se i dati personali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 detenuti da Europol sono stati forniti a Europol da Stati membri, gli Stati membri interessati provvedono alla loro rettifica, alla loro cancellazione o alla limitazione dell'accesso agli stessi in collaborazione con Europol nei limiti delle rispettive competenze.
6. Se i dati personali errati sono stati trasferiti con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancato trasferimento o sono trasferiti in violazione del presente regolamento, oppure al fatto che Europol ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione del presente regolamento, Europol li rettifica o li cancella in collaborazione con il fornitore dei dati interessato.
7. Nei casi di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tutti i destinatari dei dati interessati sono informati senza indugio. I destinatari provvedono quindi alla rettifica, alla cancellazione dei dati o alla limitazione dell'accesso agli stessi nei rispettivi sistemi conformemente alle norme loro applicabili.
8. Senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento di una domanda in conformità del paragrafo 1 o 2, Europol informa per iscritto l'interessato che i dati che lo riguardano sono stati rettificati, cancellati o che l'accesso agli stessi è stato limitato.
9. Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda in conformità del paragrafo 1 o 2, Europol informa per iscritto l'interessato dell'eventuale rifiuto di rettifica, cancellazione o della limitazione dell'accesso, dei motivi del rifiuto e delle possibilità di proporre reclamo al GEPD e di proporre ricorso giurisdizionale.
Storico versioni
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